Page 271 - Quaderno 2017-1
P. 271
259
CAPITOLO IV
L’attuazione del Mandato di Arresto Europeo
negli altri Stati membri dell’Unione Europea
Secondo l’art. 34 par. 1 della decisione quadro n. 2002/584/GAI sul mandato di
arresto europeo, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare misure necessarie per
conformarsi alle disposizioni in essa contenute entro il termine del 31 dicembre 2003 e
trasmettere al Segretariato generale del Consiglio ed alla Commissione europea il testo delle
normative inerenti il recepimento interno degli obblighi dalla stessa. Alla data del l gennaio
2004, tuttavia, solo sei Stati membri avevano adottato le rispettive legislazioni (Belgio,
Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno Unito); altri sette Stati hanno provveduto
entro il 30 giugno 2004 (Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Austria, Finlandia e
Lituania), mentre altri dieci hanno provveduto a completare le procedure di attuazione
entro il dicembre 2004 (Germania, Grecia, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta,
Polonia, Slovenia e Slovacchia). Nei primi mesi del 2005, infine, anche la Repubblica Ceca e
l’Italia hanno adottato le disposizioni di recepimento nei rispettivi ordinamenti.
Si sono, in tal modo, verificate le condizioni per la realizzazione dell’obiettivo della
definitiva sostituzione della procedura estradizionale con il nuovo meccanismo basato sulla
trasmissione del mandato d’arresto europeo tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
La nuova procedura di consegna delle persone ricercate costituisce, come già detto, la
prima “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie,
caratterizzata dai seguenti elementi identificativi:
a) giurisdizionalizzazione del meccanismo di consegna, connotato da un rapporto
diretto tra le autorità giudiziarie interessate e dall’esclusione di ogni intervento da
parte del potere esecutivo;
b) drastica riduzione dei motivi di rifiuto dell’esecuzione con indicazione tassativa
degli stessi e sostanziale scomparsa del controllo sulla doppia incriminazione per
quanto attiene un catalogo di trentadue fattispecie di reato individuate nell’art. 2
par.2 della decisione quadro;

