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      A tal fine, come - previsto dall’art. 29, comma 2, della legge di attuazione152, giudice e
pubblico ministero possono inserire la segnalazione nominativa del ricercato - corredata di
tutte le informazioni richieste dall’art. 8, par. l, della decisione quadro - nella banca dati
comune agli Stati aderenti alla Convenzione di Schengen (S.I.S.)153. La piena equipollenza,
sotto il profilo contenutistico, della segnalazione nel S.I. S. al mandato di arresto equipara, a
tutti gli effetti, la prima al secondo, così come espressamente stabilito dall’art. 9, par. 3, della
decisione quadro.154

      La segnalazione nel S.I.S. produce effetti, naturalmente, solo nei confronti degli Stati
membri dell’Unione che abbiano aderito alla Convenzione di Schengen155, mentre, per
estendere le ricerche anche in Paesi estranei alla Convenzione, è il Ministro della giustizia a
doversi attivare mediante una specifica segnalazione all’Interpol.

      L’iniziativa - che è equiparata, anche nella procedura estradizione, ad una richiesta di
arresto provvisorio (ai sensi dell’art. 720, comma 5, c.p.p.) - consente alle forze di polizia
dello Stato ove si trova il ricercato di sottoporlo a misura pre-cautelare, alla quale può
conseguire, sussistendone i presupposti, la trasmissione del mandato per ottenere
l’esecuzione della consegna. 156

      Finale menzione, per mera utilità inserita a conclusione del paragrafo dedicato alla
procedura attiva di consegna, meritano le eventuali misure cautelari reali che possono essere

152 La disposizione richiama l’art. 95 della Convenzione del 19 giugno 1990 (resa esecutiva in Italia dalla legge
   30 settembre 1993, n. 388), con la quale si è data attuazione all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985,
   relativo alla graduale eliminazione dei controlli alle frontiere comuni. In virtù di tale rinvio normativa, la
   segnalazione nel S.I.S. deve ritenersi equivalente ad una richiesta di arresto provvisorio del ricercato.

153 Per dare avvio alle ricerche, l’autorità giudiziaria richiedente deve provvedere alla compilazione di appositi
   formulari, che vengono, poi, immessi nella banca dati comune dai servizi di polizia della divisione
   nazionale S.I.RE.N.E., come previsto dalla circolare ministeriale n. 1-1489/05/U del24 giugno 2005.

154 Tale equiparazione dovrebbe essere garantita, di regola, dal fatto che i formulari da compilare per
   l’inserimento della segnalazione nel S.I.S. contengono tutti i dati richiesti dall’art. 30 della legge di
   attuazione ai fini dell’emissione del mandato di arresto.

155 Vi sono, tuttavia, alcuni Stati che, pur non facendo parte del sistema Schengen, hanno chiesto di
   avvalersene limitatamente ad alcuni aspetti, come la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia
   penale, la lotta comune contro il narcotraffico e il S.I.S. Le richieste formulate in tal senso da Regno
   Unito e Irlanda sono state accolte, rispettivamente, il 29 maggio 2000 e il 28 febbraio 2002, con decisioni
   del Consiglio votate all’unanimità. Altri Stati, invece, come la Norvegia e l’Islanda, aderiscono al
   cosiddetto “acquis di Schengen” (costituito dall’Accordo e dalla successiva Convenzione), ma non fanno
   parte dell’Unione europea, e tale discrasia - come evidenziato in dottrina- potrebbe creare qualche
   difficoltà sul piano applicativo (cfr. C. CUOCO, Disciplina della procedura attiva di consegna, cit., p. 208).

156 Sarà sufficiente inviare all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il formulario utilizzato per la
   segnalazione nel S.I.S., laddove questa contenga tutte le informazioni indicate nell’art. 30 della legge di
   attuazione e, pertanto, sia equiparabile al mandato di arresto.
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