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adottate in seno al nuovo istituto di cooperazione giudiziaria e che occupano un capo
apposito della legge di recepimento italiana.

      Infatti, l’emissione del mandato di arresto costituisce il presupposto per formulare
all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione un’ulteriore richiesta di consegna, relativa ai
beni oggetto di un eventuale provvedimento di sequestro o di confisca.157 Al mandato di
arresto “esecutivo” accede necessariamente una richiesta di consegna di beni oggetto di
confisca, mentre risulta molto meno agevole l’esatta individuazione di ciò che è consentito
chiedere in forza dell’emissione di un mandato di arresto di natura processuale. La richiesta
di consegna - così come previsto dall’art. 29 della decisione quadro – è finalizzata ad
ottenere i beni «necessari come prova» oppure quelli «acquisiti dal ricercato a seguito del
reato», sicché deve ritenersi che l’istanza possa sicuramente attingere cose suscettibili di
sequestro probatorio o preventivo, mentre sembra esclusa la consegna per finalità
conservative, volta, cioè, a garantire l’adempimento degli obblighi risarcitori nei confronti
della parte civile o il pagamento delle spese di giustizia.158

      È opportuno rimarcare che la richiesta di consegna di beni può essere formulata
esclusivamente in forza di un provvedimento di sequestro già emesso dal “giudice
competente” (art. 34). Sebbene il legislatore non abbia operato distinzioni tra le diverse
forme di apposizione del vincolo reale, non è agevole stabilire - in base alla formulazione
della norma - se la consegna possa essere richiesta anche sulla scorta di un sequestro

157 La cooperazione giudiziaria finalizzata all’esecuzione di misure reali non costituisce, tuttavia, una novità
   introdotta dalla decisione quadro sul mandato di arresto poiché tracce di una disciplina della consegna dei
   beni analoga a quella in esame si ravvisano già nella Convenzione europea in materia di estradizione del
   1957, dalla quale, peraltro, l’atto normativo dell’Unione europea del 2002 sembra aver mutuato alcuni
   significativi aspetti. Il tema è stato ripreso, poi, dalla Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria
   del 20 aprile 1959 (ratificata con la l. 23 febbraio 1961, n. 215) e dalla Convenzione in materia di
   riciclaggio, sequestro e confisca del proventi di reato dell’8 novembre 1990 (ratificata con la l. 9 agosto
   1993, n. 328). Va segnalata, inoltre l’adozione-successivamente all’introduzione del mandato di arresto - di
   ulteriori atti di impulso volti ad incentivare la cooperazione giudiziaria in questo specifico settore, come,
   ad esempio, la decisione quadro 2003/577 /GAI, del 22 luglio 2003 (pubblicata nella G.U.C.E., n. L-196,
   del 2 agosto 2003, p. 45 s.), contenente norme relative all’esecuzione nell’Unione europea dei
   provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e la decisione quadro 2008/978/GAI, del 18
   dicembre 2008 (pubblicata nella G U.C.E., n. L-350, del 30 dicembre 2008, p. 72 s.), che disciplinano il
   mandato europeo diretto all’acquisizione di oggetti, dati e documenti da utilizzare nei procedimenti penali
   (entrambe le direttive appena richiamate non hanno, pero, ancora trovato attuazione nell’ordinamento
   interno). Per l’approfondimento del tema, v. E. ANDOLINA, Misure reali e spazio giudiziario europeo, in Dir.
   comm. internaz., 2009, n. 4, p. 853 ssg.

158 In senso contrario, v. R.M. AVOLA FARACI, V.M. ROSSINI, Commento all’art. 34, in AA.VV., Il mandato
   di arresto europeo. Commento alla l. 22 aprile 2005, n. 69, a cura di M. Chiavario-G. De Francesco-D.
   Manzione-E. Marzaduri, Torino, 2006, p. 467.
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