Page 264 - Quaderno 2017-1
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      Presupposto comune ad entrambe le ipotesi di emissione del mandato di arresto - a
fini “processuali” o “esecutivi” - è la verifica della presenza dell’imputato o del condannato
nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea. Tale presupposto si realizza-
secondo il disposto dell’art. 29, comma 1, della legge di attuazione - quando “risulta” che la
persona ricercata sia residente, domiciliata o dimorante all’estero, sicché non bastano meri
sospetti, ma occorre aver acquisito elementi concreti che dimostrano la circostanza.141 142

      Qualora sia ignoto il luogo della residenza, del domicilio o della dimora, ma appare
“possibile”143 - sulla scorta dei dati in possesso dell’autorità emittente - che il destinatario del
provvedimento restrittivo si trovi al di fuori dei confini nazionali, va disposto l’inserimento
di una specifica segnalazione nel Sistema informativo Schengen (S.I.S.), che equivale al
mandato di arresto se corredata delle prescritte informazioni (art. 29, comma 2, della legge
di attuazione). Va considerata, infine, l’eventualità che la persona ricercata benefici di
un’immunità o di altro privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione
oppure da un organismo internazionale. In tal caso, l’autorità giudiziaria funzionalmente
competente ad emettere il mandato di arresto deve provvedere alla richiesta di revoca del
privilegio o di esclusione dell’immunità (art. 29, comma 3, della legge di attuazione)144. Da
ciò si evince che la cessazione del beneficio funge da presupposto di operatività del
mandato di arresto, pur permanendo il dubbio sulle concrete modalità di applicazione della
norma, poiché il suo tenore letterale non lascia chiaramente intendere se la revoca o
l’esclusione debba essere sollecitata (e concessa) prima dell’emissione del mandato- come
appare preferibile145 - oppure l’organo legittimato possa attivarsi anche in un momento
successivo rispetto alla trasmissione della richiesta di consegna.

141 Dello stesso avviso è G. IUZZOLINO, Il mandato di arresto europeo: la procedura attiva, cit., p. 537.
142 Tali elementi - come osservato da G. DE AMICIS, G. IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto europeo, cit.

   p. 121 - possono essere desunti, ad esempio, da una specifica segnalazione di polizia attestante la presenza
   all’ estero del ricercato o da qualunque altra fonte probatoria che dimostri l’instaurazione di rapporti
   parentali o professionali al di fuori del territorio italiano oppure la partecipazione ad attività criminose di
   carattere transnazionale.
143 Secondo la circolare emessa il 16 novembre 2005 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte
   di appello di Firenze (riportata in AA.VV., Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna,
   cit., p. 653), il termine va comunque interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria deve disporre di
   «elementi oggettivi che inducano a ritenere la possibilità non come mera ipotesi».
144 Laddove, invece, il beneficio sia stato concesso nello Stato di esecuzione sono i suoi organi - e non
   l’autorità giudiziaria emittente - a doversi attivare per la revoca dello stesso.
145 È sufficiente osservare, al riguardo, che nel caso di inserimento della segnalazione nel S.I.S. senza la
   preventiva revoca del beneficio, la polizia giudiziaria dovrebbe procedere all’arresto di un soggetto
   coperto da tutela, anche perché, verosimilmente, non sarebbe a conoscenza dell’immunità riconosciuta al
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