Page 260 - Quaderno 2017-1
P. 260
248
provvedimento da eseguire. In altri termini, la richiesta di consegna relativa ad una sentenza
di condanna non compete necessariamente al pubblico ministero presso il giudice che ha
pronunciato tale sentenza ma all’organo preposto alla sua esecuzione, il quale -nei casi in cui
il provvedimento subisca modifiche rilevanti nei giudizi di impugnazione oppure vi siano
più titoli esecutivi- ben può appartenere ad un diverso ufficio giudiziario.128
Se deve essere eseguita, infine una misura di sicurezza personale di natura detentiva,
legittimato all’emissione del mandato di arresto - in forza di quanto stabilito dall’art. 658
c.p.p. - è il pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza preposto all’adozione dei
provvedimenti di cui all’art. 679 c.p.p., quando vi è sentenza irrevocabile, oppure quello
presso il giudice competente in materia cautelare (artt. 279 c.p.p. e 91 disp. att. c.p.p.), nel
caso di applicazione provvisoria della misura in pendenza del procedimento penale (art. 312
c.p.p.).129
Lo Stato italiano - avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 7 della decisione
quadro130 - ha individuato nel Ministro della giustizia l’autorità centrale per l’assistenza agli
organi giudiziari nell’attività di cooperazione internazionale. Occorre, innanzitutto, precisare
che l’esercizio delle funzioni ministeriali, formalmente attribuite all’organo di vertice, è stato
delegato - con norme regolamentari emesse in forza della disposizione di cui all’art. 4,
comma 2, lett. b), D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55131 - alla Direzione generale della giustizia
penale. Profondamente ridimensionato rispetto alla disciplina dell’estradizione, il ruolo
128 La legittimazione ad attivare la procedura di consegna spetta, in definitiva, al pubblico ministero che ha
emesso l’ordine di carcerazione, il quale trasmette il mandato di arresto al Ministro della giustizia se non
vi sono i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., la sospensione dell’esecuzione.
Sul punto, per i riferimenti alle circolari adottate da alcuni uffici di procura, anche in materia di
estradizione, al fine di uniformare le prassi applicative, v. G. IUZZOLINO-N. PLASTINA, Il mandato di
arresto europeo: rassegna di giurisprudenza 2005-2009, in Foro it., 2009, n. 12, II, c. 652; G. DELLA MONICA,
Il mandato di arresto europeo, Torino, cit.pag.187 e ssg.
129 È chiaro l’intento del legislatore di fare ricorso per l’individuazione dell’organo deputato a formulare la
richiesta di consegna agli stessi criteri dettati dal codice di rito per l’esecuzione dei provvedimenti che
incidono sulla libertà personale (come opportunamente osservato anche da G. DE AMICIS-G.
IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto europeo, cit., p. 110 e G.DELLA MONICA, Il mandato di arresto
europeo, Torino, cit.pag.188). Bisognava, però, adottare con coerenza tale soluzione, attribuendo al
pubblico ministero- come si è già avuto modo di rilevare anche la facoltà di emettere il mandato di arresto
finalizzato all’esecuzione delle misure cautelari.
130 La facoltà di prevedere, se necessario, l’intervento dell’autorità centrale – così come stabilito dall’art. 7,
par. 2, della decisione quadro- è stata, tuttavia, esercitata da un numero limitato di Stati membri
dell’Unione, tra cui la Repubblica Federale di Germania, il Regno Unito e la Danimarca.
131 Al riguardo, cfr. G. IUZZOLINO, Il mandato di arresto europeo: la procedura attiva, cit., p. 553; G. DELLA
MONICA, Il mandato di arresto europeo, Torino, cit.pag.189 e s.; F. SIRACUSANO, Il procedimento di emissione
del mandato d’arresto europeo, in AA.VV., Mandato di arresto europeo: dall’estradizione alle procedure di consegna, a
cura di M. Bargis - E. Selvaggi, Torino, 2005, p. 394 ssg.

