Page 257 - Quaderno 2017-1
P. 257
245
Paesi membri dell’Unione, determinando - come già detto - il superamento delle tradizionali
relazioni intergovernative sulle quali è incentrata, invece, la procedura di estradizione.121
Nell’individuare gli organi legittimati ad emettere il mandato di arresto europeo, il
legislatore nazionale - in linea con quanto stabilito dalla decisione quadro - ha privilegiato la
scelta di conferire tale potere agli uffici giudiziari dislocati sul territorio e direttamente
interessati alla consegna della persona ricercata, piuttosto che accentrarlo - così come
previsto in materia di estradizione - in capo al Ministro della giustizia.
Appare, tuttavia, improprio il riferimento alla «competenza» contenuto nella rubrica
dell’art. 28 della legge di attuazione, poiché tale categoria viene comunemente utilizzata per
definire le attribuzioni funzionali del giudice, mentre l’emissione del mandato di arresto è
affidata anche a organi non giurisdizionali.
La legittimazione cambia in ragione della natura del provvedimento da eseguire:
quando si tratta di ordinanza cautelare la formulazione della richiesta di consegna è riservata
al giudice; se, invece, occorre dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile, con la quale è
stata comminata una pena o una misura di sicurezza detentiva, l’emissione del mandato
spetta al magistrato del pubblico ministero.
La legittimazione concorrente del giudice e del pubblico ministero rende, insomma,
farraginosa la procedura di consegna, posto che, nel caso in cui l’organo dell’accusa - come
spesso accade - ravvisi le condizioni per l’emissione del mandato di arresto dopo aver
ottenuto l’ordinanza cautelare, è comunque costretto a rivolgersi nuovamente al giudice per
l’esecuzione della misura.
Occorre, altresì, evidenziare che sulla competenza funzionale ad emettere il mandato
di arresto “processuale” si registrano, tuttora, orientamenti contrastanti in giurisprudenza.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, propenso a valorizzare una lettura logico -
sistematica del quadro normativo delineato dalla legge di attuazione (artt. 28, 30-39),
l’emissione del mandato di arresto spetta al giudice che procede, individuato - ai sensi degli
artt. 279 c.p.p. e 91 disp. att. c.p.p.- in base ai criteri della progressione del procedimento
penale e della disponibilità degli atti. Tale interpretazione - tenuto conto del lasso temporale
121 Evidenziano tale aspetto, tra gli altri, E. BRUTI LIBERATI-I.J. PATRONE, Il mandato di arresto europeo, in
Quest. giust., 2002, p. 74; N. GALANTINI, Prime osservazioni sul mandato di arresto europeo, in Foro ambr.,
2002, p. 263 s.; F. SIRACUSANO, Mandato di arresto europeo e durata ragionevole del processo, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2003, p. 910 ssg.

