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rinvengono anche nelle norme dettate dal codice di procedura penale per la disciplina della
procedura di estradizione (art. 699 c.p.p.).117
Il principio di specialità ha trovato espresso riconoscimento anche nella decisione
quadro sul mandato di arresto che ha previsto, tuttavia, nuove e significative eccezioni
rispetto alla disciplina dettata dall’art. 14 della Convenzione europea in tema di estradizione.
Quella introdotta dal legislatore comunitario è, infatti, una regola di “specialità attenuata”,
ragionevolmente giustificata dalla sostanziale equivalenza dei sistemi giuridici vigenti negli
Stati membri dell’Unione, che consente di limitare l’operatività del principio ai casi in cui
s’impone l’esigenza di una privazione della libertà personale, così da impedire l’adozione di
misure restrittive - ma non anche l’instaurazione del procedimento penale - per reati
commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che hanno motivato l’emissione
del mandato di arresto. Ciò non esclude, ovviamente, come ha precisato la Corte di
giustizia, che la persona consegnata sia sottoposta a misura restrittiva prima dell’assenso
concesso dallo Stato di esecuzione, se la limitazione della libertà concretamente attuata trovi
giustificazione nei reati per i quali è stato emesso il mandato di arresto.
Viceversa, per fatti commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli indicati
nel mandato di arresto, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione può solo adottare - ma
non eseguire - provvedimenti cautelari o sentenze di condanna, la cui efficacia, fin quando
opera il principio di specialità, è subordinata all’ assenso dello Stato di esecuzione. Nel dare
attuazione alla decisione quadro, il legislatore nazionale ha stabilito, con riferimento alla
fattispecie in esame, che il principio di specialità non opera quando «il procedimento penale
non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale» [artt. 26,
comma 2, lett. c), e 32]. L’autorità giudiziaria richiedente, quindi, sia pure al solo fine di
attivare la procedura di assenso, può legittimamente emettere il titolo restrittivo costituito da
una sentenza esecutiva o da un’ordinanza cautelare118 funzionale alla proposizione
117 La norma si riferisce all’estradizione passiva (o per l’estero) ma il principio opera anche nella procedura
attiva (art. 721 c.p.p.), regolata, sotto questo profilo, in maniera perfettamente speculare rispetto alla
previsione di cui all’art. 699 c.p.p.
118 Prima di mutare il proprio orientamento (con la pronuncia resa da Cass., sez. VI, 23 settembre 2011, n.
39240, Caiazzo, cit.), la giurisprudenza di legittimità riteneva che l’ordinanza cautelare applicata in
violazione del principio di specialità dovesse essere annullata, salvo, poi, rinnovarla in presenza di un
“fatto nuovo”, costituito, ad esempio dalla sopravvenuta notizia della rinuncia alla garanzia da parte della
persona consegnata (v. Cass., sez. VI, 22 aprile 2010, n. 17269, Marzoli, in Arch. nuova proc. pen., 2010,
p. 733).

