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modello di riferimento per le procedure in camera di consiglio. Particolarmente dibattuti,
soprattutto in ambito dottrinale sono i concetti di termine e della sua natura, di forza
maggiore e della legittimità degli effetti notificativi efficaci anche per gli assenti.103

      La decisione della Corte di appello - sia essa favorevole o meno all’esecuzione del
mandato di arresto - è impugnabile con ricorso per cassazione104 che può essere proposto -
anche per ragioni di merito- dall’interessato, dal suo difensore e dal procuratore generale
presso la Corte di appello105, entro il termine di dieci giorni dalla «conoscenza legale» del
provvedimento, vale a dire dalla lettura al termine della camera di consiglio o dalla ricezione
dell’avviso di deposito in cancelleria106.

      L’effetto sospensivo dell’impugnazione è previsto solo in relazione all’ipotesi di
ricorso avverso la sentenza (favorevole all’esecuzione del mandato)107, sicché non opera
quando l’interessato ha acconsentito alla consegna e la Corte di appello si è pronunciata con
ordinanza ai sensi dell’art. 14 (art. 22, comma2).108

103 Sui punti: I mezzi di impugnazione, in AA.VV., Mandato di arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di
   consegna, a cura di M. BARGIS - E. SELVAGGI, Torino, 2005, p. 340); M. MURONE, La decisione sulla
   consegna: contenuti, dinamica e vicende, in AA.VV., Il mandato d’arresto europeo, a cura di G. Pansini - A. Scalfati,
   Napoli, 2005, p. 105; D. BATTISTA-G. FRIGO, Cautele particolari se il soggetto è minore, in Guida dir., 2005,
   n. 19, p. 94; M.R. MARCHETTI, La normativa italiana di attuazione del mandato di arresto europeo: breve cronaca
   di un’ inadempienza annunciata, in AA.VV., Cittadinanza europea, accesso al lavoro e cooperazione giudiziaria, Trieste,
   2005, p. 125; A.A. SAMMARCO, La decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, cit., p.
   392 ssg.

104 La forma e le modalità di presentazione del ricorso - come ricorda A. BARBIERI, Commento all’art. 221.
   22 aprile 2005, n. 69, in AA.VV., Il mandato di arresto europeo, cit., p. 344 - sono quelle previste dagli artt. 581,
   582 e 583 c.p.p., mancando, al riguardo, una diversa statuizione legislativa. In giurisprudenza, cfr. Cass.,
   sez. fer., 9 agosto 2011, n. 31875, M., in CED Cass., 250724.

105 Pur non essendo legittimato a proporre impugnazione, il rappresentante dello Stato di emissione - come
   si evince dal disposto dell’art. 702 c.p.p.- può sicuramente partecipare al giudizio svolto dinanzi alla Corte
   di cassazione. A sottolinearlo, tra gli altri, sono R. DEDOLA-G. FRIGO, La Cassazione “diventa” giudice di
   merito, in Guida dir., 2005, n. 19, p. 100, e M. CERESAGASTALDO, I mezzi di impugnazione, cit., p. 338.

106 Tale eventualità si verifica non solo quando il giudizio è definito con ordinanza -per l’intervenuto
   consenso dell’interessato alla consegna (art. 14, comma 5) -ma anche nel caso in cui la Corte di appello,
   anziché dare lettura della sentenza in udienza, provvede a depositarla successivamente, per l’impossibilità
   di un’immediata redazione dei motivi.

107 La proposizione del ricorso non può avere l’effetto di “congelare” la revoca della misura cautelare
   disposta con la pronuncia contraria all’esecuzione del mandato di arresto. Giova ricordare, inoltre, che la
   decorrenza del termine per proporre impugnazione - in virtù del disposto di cui all’art. 39, comma 2 - non
   è sospesa durante il periodo feriale (cfr. Cass., 30 ottobre 2008, n. 41686, Nicoara, in CED Cass., 241568).

108 Quanto alle difficoltà pratiche che inevitabilmente scaturiscono dalla mancata previsione dell’effetto
   sospensivo, laddove la Corte di cassazione dovesse riformare la pronuncia di primo grado dopo
   l’avvenuta esecuzione della consegna.
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