Page 247 - Quaderno 2017-1
P. 247

235

della persona che ha cittadinanza o residenza in Italia alla condizione che la stessa, dopo
essere stata ascoltata rientri nel nostro Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza
eventualmente inflittale dall’autorità giudiziaria richiedente all’esito del procedimento
penale. D’altra parte, il diritto dell’Unione - in forza della posizione di preminenza che gli
viene accordata dall’impianto costituzionale (artt. 11 e 117, comma 1, Cost.) - deve
necessariamente prevalere sulle norme dell’ordinamento interno.

      Laddove si profili un contrasto, insanabile in via interpretativa, l’unica strada
percorribile per ricomporre il sistema è la devoluzione della questione alla Corte
costituzionale, non potendosi ipotizzare la disapplicazione della norma nazionale in favore
dell’immediata operatività di una fonte sovraordinata - come la decisione quadro - che è
priva di efficacia diretta. Da cui, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18, lett. r), della
legge di attuazione, nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna anche del
cittadino di altro Stato membro dell’Unione, che legittimamente ed effettivamente risieda o
abbia dimora nel territorio italiano ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in conformità
al diritto interno. Spetta, ovviamente, alla Corte di appello accertare la sussistenza del
requisito della residenza o della dimora, all’esito di una valutazione complessiva degli
elementi che caratterizzano le condizioni di vita della persona ricercata, tenendo conto, in
particolare, della durata, della natura e delle modalità della sua presenza in territorio italiano,
nonché dei legami familiari ed economici che intrattiene nel nostro Paese. Al di là della
tutela riservata al cittadino italiano e al residente in territorio nazionale, l’art.19 prevede altri
due casi in cui la consegna, a prescindere dallo status della persona ricercata, è subordinata a
precise condizioni. La prima ipotesi si realizza se il mandato di arresto è stato emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminata con una decisione
«pronunciata in absentia» e l’interessato non risulta «citato personalmente», né altrimenti
informato della data e del luogo di svolgimento dell’udienza che ha portato alla pronuncia di
condanna. La seconda ipotesi prevista dall’art. 19 si verifica quando il reato per cui è stato
emesso il mandato di arresto è sanzionato con una pena o una misura di sicurezza che
limitano a vita la libertà personale del condannato. La consegna, in tal caso, è subordinata
alla condizione che l’ordinamento dello Stato di emissione preveda “una revisione della
pena comminata” - su richiesta o comunque, entro venti anni - oppure “l’applicazione di
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252