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avere una durata inferiore a quattro mesi (comma 4). È chiaro che, in questa seconda
ipotesi, i limiti operano congiuntamente, sicché il reato per cui si procede deve essere punito
con una pena o una misura di sicurezza di durata non inferiore, nel massimo, a dodici mesi
e la sanzione concretamente irrogata con la pronuncia di condanna non può avere una
durata inferiore ai quattro mesi.99
La ricostruzione normativa sin qui operata evidenzia la necessità di coordinare le
previsioni di cui all’art. 7 con quella dettata dall’art. 8. Tale coordinamento non presenta
difficoltà ove si faccia riferimento alla pena o alla misura di sicurezza applicata con la
sentenza di condanna dovendosi ritenere che la soglia minima fissata dall’art. 7, comma 4,
vada rispettata anche quando il reato rientra nel catalogo di cui all’art. 8. Il problema si
pone, invece, per il limite edittale massimo, stante la divergenza, sul punto, tra le due
disposizioni. La ricerca di una possibile soluzione deve partire dalla premessa che l’art. 8
prevede una deroga al principio della verifica, in concreto, della doppia incriminazione ma
non è volto a creare un distinto “campo di applicazione del mandato di arresto”, autonomo
rispetto a quello delineato, in via generale, dall’art. 7. Sarebbe illogico, infatti, ritenere che
per i reati inclusi in lista, qualora siano sanzionati con una pena massima di durata superiore
a dodici mesi ma inferiore a tre anni, l’esecuzione del mandato di arresto debba essere
sempre informata.
Il limite stabilito dall’art. 8 non può che operare, pertanto, in rapporto al contenuto
prescrittivo della disposizione, vale a dire la presunzione legale della doppia punibilità per i
reati riconducibili alle tipologie di illeciti ivi elencate. In definitiva, quando è chiamata a
pronunciarsi sulla consegna, la Corte di appello è tenuta innanzitutto ad appurare la
sussistenza delle condizioni previste dall’art. 7, per poi verificare se il reato per cui è stato
emesso il mandato di arresto appartenente ad una delle categorie indicate nell’art. 8. Se tale
verifica dà esito positivo, la Corte è esonerata dall’accertamento in concreto del requisito
della doppia incriminazione solo nel caso in cui il reato risulti sanzionato dalla legge dello
Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva di durata massima non
inferiore a tre anni. Viceversa, qualora il reato risulti punito meno severamente (ma,
comunque, con un limite edittale non inferiore a dodici mesi) la Corte non può sottrarsi
99 Nel caso di giudizio cumulativo, bisogna considerate la pena complessivamente irrogata all’imputato per
tutti i reati a lui ascritti, non potendosi operare una scissione delle condanne inflitte per i singoli episodi
criminosi (così Cass., sez. fer., 9 agosto 2011, n. 31874, H., in CED Cass., 250723).

