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indicazioni impartite dal legislatore comunitario. In realtà raffrontando più attentamente le
due disposizioni, è agevole rilevare che l’art. 8 della legge di adeguamento non solo offre
una più analitica e restrittiva descrizione delle tipologie di reati per le quali non opera il
principio della doppia incriminazione, ma riflette anche il chiaro intento di azzerare i
margini di discrezionalità lasciati aperti dall’omologa previsione della decisione quadro.
Secondo la normativa sovranazionale, per gli illeciti non ricompresi nella lista, la consegna
poteva essere subordinata alla condizione che i fatti addebitati al ricercato integrassero una
fattispecie di reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli
elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica (art. 2, par. 4). La previsione aveva
indotto la dottrina a distinguere le ipotesi di consegna obbligatoria da quelle in cui la stessa
doveva ritenersi meramente facoltativa, perché legata ad una verifica in concreto del
requisito della doppia punibilità, a prescindere da un’esatta corrispondenza tra i due illeciti
sul piano formale. Di tale distinzione, dopo il varo della legge di adeguamento, è rimasta
traccia solo nella rubrica dell’art. 8 che individua i casi - definiti appunto - di “consegna
obbligatoria”, mentre non v’è alcuna disposizione che configuri ipotesi di esecuzione
facoltativa del mandato di arresto, nel senso indicato dall’art. 2, par. 4, della decisione
quadro.
Aver reso obbligatorio ciò che il legislatore comunitario prospettava come una
semplice possibilità - vale a dire il rifiuto della consegna, per gli illeciti fuori lista, in
mancanza del requisito doppia incriminazione - non sembra, tuttavia, una scelta censurabile.
La soluzione adottata tende infatti a prevenire quelle situazioni di incertezza - o, peggio
ancora, di diseguaglianza - che, giocoforza, emergono in sede applicativa quando la
decisione è ancorata a parametri normativi troppo elastici o, comunque, non ben definiti.
L’intento del legislatore non ha trovato, però, pieno riscontro in ambito giurisprudenziale,
dove si è oramai consolidato l’indirizzo interpretativo secondo il quale, per ritenere
soddisfatto il requisito della doppia incriminazione, non è necessario che lo schema astratto
della fattispecie incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente
in una norma del nostro sistema penale ma è sufficiente che il fatto concreto risulti punibile
come reato in entrambi gli Stati, a nulla rilevando l’eventuale diversità del trattamento
sanzionatorio, del nomen iuris e degli elementi - oggettivi e soggettivi - richiesti per la
configurazione dell’illecito. Non può sfuggire, esaminando tali pronunce, l’inclinazione della

