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prescindere dal consenso alla consegna, nel senso che occorre necessariamente acconsentire
all’esecuzione del mandato di arresto per poter rinunciare al principio di specialità.95

      La stretta connessione tra le due facoltà ha indotto il legislatore a stabilire che la
“rinuncia” va acquisita nel rispetto delle forme e delle garanzie richieste per la ricezione del
“consenso” (art. 26, comma 2, lett. e), anche perché si tratta di volontà espresse, di regola,
contestualmente. È, tuttavia, previsto che l’interessato - a prescindere dall’eventuale assenso
prestato all’esecuzione del mandato di arresto - possa rinunciare al principio di specialità
anche successivamente alla consegna. In tal caso, la dichiarazione è resa, ovviamente,
dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, che deve garantire l’osservanza di
“forme equivalenti” a quelle prescritte dalla normativa interna, avendo cura di indicare, a
verbale, gli specifici reati per i quali la rinuncia è stata effettuata (art. 26, comma 2, lett. j). La
previsione tradisce chiaramente il retaggio di un’antica e radicata diffidenza sul modus operandi
delle autorità straniere, poiché l’esigenza di porre precisi limiti normativi alla validità di
rinunce generalizzate o tacite non può che nascere dal sospetto di possibili violazioni delle
garanzie poste a tutela della persona consegnata.

      L’art. 17 della legge di attuazione affida alla Corte di appello il compito di pronunciarsi
“sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta” (comma 1), verificando,
da un lato, l’assenza di “cause ostative” alla consegna e, dall’altro, la sussistenza di “gravi
indizi di colpevolezza” o “di una sentenza irrevocabile di condanna” (comma 4). Il
legislatore pone chiaramente in luce la duplice fisionomia della valutazione rimessa alla
Corte, chiamata ad accertare l’esistenza di presupposti e, all’inverso, l’inesistenza di divieti,
ma lascia all’interprete l’onere di una compiuta ricostruzione sistematica tanto delle
“condizioni” necessarie per disporre la consegna quanto delle “cause ostative” alla
concessione della stessa. Sul primo versante, basta un rapido sguardo all’intera normativa
per rilevare che, ai fini dell’esecuzione del mandato di arresto, al di là della sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza o di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile (così come

95 Sul tema della rinuncia al principio di specialità, considerata la mole degli apporti dottrinali, ci si limita a
   segnalare solo alcuni dei contributi più significativi: A. BARAZZETTA, I principi di specialità e doppia
   incriminazione: la loro rivisitazione nel mandato di arresto europeo, in AA.VV., Mandato d’arresto europeo e garanzie
   della persona, a cura di M. PEDRAZZI, Milano, 2004, p. 99 ssg.; M. CAIANIELLO, Il Principio di Specialità,
   in. AA.VV., Mandato di arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, cit., p. 215 ssg.; E.
   CALVANESE, Principio di specialità e consenso dell’estradato, in Cass. Pen., 2003, p. 3089 s.; G. DALIA,
   L’adeguamento della legislazione nazionale alla decisione quadro tra esigenze di cooperazione e rispetto delle garanzie
   fondamentali, in AA.VV., Mandato di arresto europeo e procedure di consegna, cit., p. 50 ssg.
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