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previsto dall’art. 17, comma 4), occorrono anche altri requisiti, di natura sia formale che
sostanziale (artt. 6, 7 e 8). Altrettanto variegato è il quadro normativo attinente al secondo
profilo della decisione, atteso che, nonostante il ricchissimo catalogo dei casi di «rifiuto della
consegna» elencati nell’art. 18, analoghi divieti sono enucleabili da disposizioni diverse da
quella specificamente dedicata al tema (v. artt. 2, 8 e 20).

      Quanto ai requisiti “sostanziali”, occorre innanzitutto verificare il presupposto della
“doppia incriminazione” che può ritenersi sussistente quando il fatto per cui risulta emesso
il mandato di arresto è “previsto come reato anche dalla legge nazionale” (art. 7, comma 1).
Tuttavia, le deroghe a tale disposizione di principio sono, tuttavia, numerosissime e di
portata tale da mettere addirittura in dubbio l’assunto che la regola da rispettare per
l’esecuzione della consegna sia effettivamente la doppia punibilità del fatto.96

      Al di là dei casi indicati nell’art. 8, una specifica eccezione è prevista per i reati in
materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, in relazione ai quali è richiesta la sola
condizione che lo Stato italiano punisca la violazione delle norme relative a tasse o imposte
analoghe con una pena massima - escluse le eventuali aggravanti - pari o superiore a tre anni
di reclusione (art. 7, comma 2). Si coglie con immediatezza la ratio della previsione che è
chiaramente volta a semplificare la verifica della doppia punibilità nei casi in cui tale
accertamento, per la complessità e l’eterogeneità dei sistemi tributari dei singoli Stati
membri dell’Unione, appare oggettivamente tortuoso. Risponde, invece, a tutt’altra esigenza
la disposizione dettata dall’art. 8, comma 1, che consente di dare esecuzione al mandato di
arresto «indipendentemente dalla doppia incriminazione», qualora risulti emesso per un
reato riconducibile ad una delle ipotesi delittuose elencate nella stessa disposizione, purché
la legge dello Stato di emissione preveda, per tale reato, una pena detentiva o una misura di
sicurezza limitativa della libertà personale della durata massima - senza considerare le
eventuali aggravanti - pari o superiore a tre anni.97

      La norma - almeno in apparenza - sembra riprodurre lo schema delineato dall’art. 2,
par.2, della decisione quadro, lasciando pensare, prima facie, al pedissequo recepimento delle

96 Sul punto, G. DELLA MONICA, Il mandato di arresto europeo,cit.pag. 100 e ssg.
97 La dottrina ha fortemente criticato la scelta del legislatore, sostenendo che la rielaborazione delle

   trentadue fattispecie incriminatrici individuate dalla decisione quadro ha finito per restringere
   sensibilmente l’area di operatività della deroga al principio della doppia incriminazione. Per
   l’approfondimento di tali rilievi, v. A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, Padova, 2010, p. 79 s.; Mandato
   di arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, a cura di M. Bargis, E. Selvaggi, cit., p. 33 ssg.
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