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del mandato di arresto. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente suggerito - fin dai
suoi primi interventi sul tema - un’interpretazione restrittiva dell’art. 17, comma 4, volta a
scongiurare il rischio di possibili deviazioni dalle finalità perseguite dal legislatore
comunitario. Secondo la Corte, in linea di principio, qualunque provvedimento cautelare -
compreso il mandato di arresto emesso a carico di un soggetto non ancora raggiunto da una
condanna definitiva - deve essere fondato su gravi indizi di colpevolezza, vale a dire su
elementi probatori che rendano probabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato
all’esito del processo. La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - poiché costituisce,
comunque, l’indefettibile ragione per la quale viene chiesta la consegna della persona
ricercata - deve essere semplicemente “riconoscibile” dalla Corte di appello e, a tal fine,
basta verificare che il mandato di arresto si fondi su un compendio indiziario ritenuto
dall’autorità giudiziaria emittente “seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla
persona ricercata”. In altri termini, il requisito previsto dall’art. 17, comma 4, può ritenersi
soddisfatto ove si riscontri una mera “apparenza indiziaria”, essendo sufficiente che
l’autorità richiedente, pur senza fornire una compiuta esposizione logico-argomentativa del
materiale probatorio utilizzato ai fini della decisione, abbia dato “ragione” del
provvedimento adottato attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico
della persona ricercata.
Si prescinde, ovviamente, dalla verifica della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza quando il mandato di arresto è finalizzato all’ esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, resa all’esito di un accertamento giurisdizionale pieno della
responsabilità penale del ricercato (art. 17, comma 4). Di tutta evidenza risulta, in tal caso, la
necessità di coniugare il concetto di irrevocabilità della sentenza di condanna con gli
ordinamenti interni degli Stati emittenti.
Come già accennato, i motivi di rifiuto della consegna sono in larga parte previsti
dall’art. 18 della legge di attuazione che elenca venti ipotesi - riconducibili ad una varietà di
istituti e principi - in cui la Corte di appello è tenuta a respingere la richiesta dell’autorità
giudiziaria dello Stato di emissione. Il raffronto con la decisione quadro sollecita due
osservazioni di ordine generale. Va innanzitutto rimarcata la scelta del nostro legislatore di
non riproporre lo schema suggerito dalla normativa sovranazionale, dove risultano
chiaramente distinti - anche perché confluiti in due autonome previsioni (artt. 3 e 4) - i casi

