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La Corte di cassazione decide sempre con sentenza che va deliberata entro quindici
giorni dalla ricezione degli atti109, all’esito di un procedimento svolto nel rispetto delle forme
di cui all’art. 127 c.p.p.110, con avviso alle parti notificato o comunicato almeno cinque
giorni prima dell’udienza (art. 22, comma 3).111
La motivazione, se possibile, deve essere redatta subito dopo la decisione, altrimenti la
Corte è comunque tenuta a dare lettura del dispositivo al termine della camera di consiglio
per poi depositare il provvedimento in cancelleria non oltre il quinto giorno dalla pronuncia
(art. 22, comma 4). Copia della sentenza è immediatamente trasmessa, anche a mezzo
telefax, al Ministro della giustizia che dovrà inoltrarla, con altrettanta tempestività,
all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione (art. 22, comma 5).
Quanto agli esiti del giudizio, il legislatore si limita a precisare che, nel caso di
annullamento con rinvio, il giudice investito della regiudicanda deve decidere entro venti
giorni dalla ricezione degli atti (art.22 comma 6)112 ma è evidente che la Corte di cassazione,
oltre a rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso113, può anche riformare nel merito la
109 Deve ritenersi che l’inosservanza del termine stabilito per la decisione non determini l’estinzione della
misura coercitiva in corso di esecuzione, poiché, per un verso, l’art. 21 si riferisce espressamente alla
pronuncia di primo grado e, per altro verso, laddove il legislatore avesse voluto estendere tale
meccanismo al giudizio di impugnazione, avrebbe sicuramente previsto la possibilità di disporre una
proroga per «cause di «forza maggiore» (art. 17, comma 2). Cfr. Cass., sez. VI, 5 luglio 2010, n. 25870, El
Moustaid, in CED Cass., 247829).
110 Il rinvio all’art. 127 c.p.p., in mancanza di un’espressa disposizione in senso contrario, attribuisce
all’interessato la facoltà di essere sentito dinanzi alla Corte di cassazione. Va, tuttavia, segnalato che la
giurisprudenza, ritenendo applicabili le norme previste dal codice per la disciplina del giudizio di
legittimità, riconosce all’interessato il diritto di essere personalmente avvisato dell’udienza solo quando
non risulta assistito da un difensore di fiducia (v. Cass., sez. fer., 13 settembre 2007, n. 35000, Hrita, in
CED Cass., 237341).
111 Si è dubitato della legittimità costituzionale della norma, sostenendo che la previsione di termini dilatori
così esigui preclude al difensore la possibilità di presentare nuovi motivi di gravame ai sensi dell’art. 611
c.p.p. Nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione sollevata, la Corte di cassazione ha
precisato che i motivi nuovi - applicando analogicamente il disposto dell’art. 311, comma 4, c.p.p. -
possono essere anche enunciati oralmente nel corso dell’udienza (v. Cass., sez. VI, 22 novembre 2005, n.
45254, Calabrese, cit.).
112 L’annullamento della sentenza non determina però la perdita di efficacia della misura cautelare
eventualmente applicata che si verifica solo quando la Corte di appello non si pronuncia sulla consegna
nei termini fissati dal legislatore(cfr.Cass.sez.VI, 30 settembre 2009, n.38640, Dervishi, in CED
Cass.,244758; Cass., sez.VI, 7 gennaio 2008 n. 1181, Patrascu,cit.)
113 La declaratoria di inammissibilità può anche essere determinata, ovviamente, dalla carenza di interesse ad
impugnare, come nel caso di ricorso proposto dal procuratore generale per ottenere l’annullamento della
decisione di rigetto della richiesta di consegna, quando la stessa, avanzata nei confronti della medesima
persona, è stata già accolta da altra Corte di appello, competente ratione loci in conseguenza dell’arresto
eseguito dalla P.G. ai sensi dell’art. 11( così Cass., 11 dicembre 2008 n.46297, P.G. in proc. Capucci, in
CED Cass., 247007).

