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pronuncia di primo grado, in virtù delle potenzialità cognitive di cui eccezionalmente
dispone.114

      La verifica dei presupposti richiesti per l’esecuzione del mandato di arresto dà avvio
alla procedura finalizzata ad attuare la consegna che può essere idealmente suddivisa in due
fasi: la prima, di natura giurisdizionale, è volta all’adozione dei provvedimenti che
stabiliscono le modalità della consegna, disponendone la sospensione, il rinvio o
l’esecuzione in via temporanea (artt. 23, commi 2 e 3, e 24); la seconda, invece, è funzionale
al trasferimento del ricercato nello Stato di emissione entro il termine fissato ex lege (art. 23;
commi 1, 4 e 5).

      Eseguita la consegna, da essa scaturiscono determinati effetti, individuabili, per un
verso, nel divieto di trasferire la persona in altro Stato membro - o di estradarla su richiesta
di un Paese terzo - senza l’assenso della Corte di appello che ha dato esecuzione al mandato
e, per altro verso, nell’obbligo imposto all’autorità giudiziaria emittente di computare il
periodo di custodia già subito dal ricercato - prima della consegna - ai fini della
determinazione della pena da espiare a seguito dell’eventuale sentenza di condanna o per
stabilire la durata massima della misura cautelare (artt. 23, comma 6, e 25). Già all’atto della
decisione sul mandato di arresto, laddove ritenga meritevole di accoglimento la richiesta
dello Stato di emissione, la Corte di appello può essere chiamata a stabilire se rinviare la
consegna o disporne l’esecuzione in via temporanea. Ciò si verifica quando la persona
ricercata, per un reato diverso da quello contestato nel mandato di arresto, è sottoposta, in
Italia, a procedimento penale o vi deve scontare una pena alla quale è stata condannata con
sentenza irrevocabile.

      Quanto alla prima eventualità, la formulazione dell’art. 24 lascia ritenere che, ai fini del
rinvio, non occorre che l’interessato abbia già acquisito lo status di imputato, ma è sufficiente
che il suo nome risulti iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), sicché possa
ritenersi instaurato, in Italia, un “procedimento” a suo carico per un reato diverso da quello
contestato nel mandato di arresto, non importa se commesso prima o successivamente. Il
rinvio della consegna è facoltativo ma il legislatore non ha fissato alcun parametro

114 In giurisprudenza si è precisato che, avverso la decisione della Corte non è esperibile il ricorso
   straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625bis c.p.p.), trattandosi di rimedio incompatibile con la
   disciplina della procedura di consegna (v. Cass., sez. fer., 2 settembre 2008 n. 34819, Mandaglio, in CED
   Cass., 240717; Cass. Sez. II, 27 giugno 2007, Cura, in CED Cass., 237480).
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