Page 252 - Quaderno 2017-1
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utilizzabile dalla Corte di appello per l’esercizio del potere discrezionale che le è stato
attribuito. Non va dimenticato, peraltro, che è previsto, in alternativa al rinvio, il
trasferimento temporaneo della persona ricercata nello Stato di emissione. L’adozione di
tale provvedimento presuppone una richiesta dell’autorità giudiziaria emittente ma la Corte
di appello resta libera di determinarsi in favore del rinvio della consegna. Prima di decidere,
la Corte deve acquisire il parere non vincolante dell’autorità giudiziaria italiana competente
per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di condanna. Laddove
decida di concedere il trasferimento temporaneo del ricercato, la Corte concorda con
l’autorità giudiziaria emittente le modalità e le condizioni di tale trasferimento. La scelta tra
le possibili soluzioni deve necessariamente scaturire da un equo contemperamento degli
interessi in gioco che può essere agevolato anche dallo scambio di informazioni tra le
autorità giudiziarie interessate. A pronunciarsi in via definitiva è, però, sempre la Corte di
appello che deve tener conto della rilevanza delle vicende giudiziarie, dell’ eventuale stato di
detenzione del ricercato nell’ambito del procedimento pendente in Italia e di altre
circostanze che possono rivelarsi determinanti, come, ad esempio, la possibilità di rinviare la
consegna e di ricorrere alla videoconferenza - laddove lo consentano gli accordi
internazionali- per dare modo alla persona ricercata di essere sentita o, più in generale, di
partecipare a distanza al procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di
emissione.

      Salvo i casi di rinvio, di sospensione o di trasferimento temporaneo, la consegna va
effettuata - come già detto - entro dieci giorni da quello in cui la decisione è divenuta
esecutiva. Quanto ai criteri di computo, vanno sicuramente osservati, in virtù del generale
rinvio alle disposizioni del codice (art. 39, comma 1), quelli previsti dall’art. 172 c.p.p., con la
conseguente operatività della regola che vuole il dies a quo non computatur in termino. Se la
consegna è sospesa, rinviata o disposta in via temporanea, il presidente della Corte di
appello - o il magistrato da lui delegato - deve necessariamente concordare con l’autorità
giudiziaria dello Stato di emissione, per il tramite del Ministro della giustizia, una nuova data
di consegna, dalla quale inizia a decorrere il termine di dieci giorni per l’effettivo
trasferimento della persona ricercata.
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