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dell’istanza di estensione dell’originario mandato di arresto ad ulteriori reati commessi
anteriormente alla consegna. Su tale richiesta, la Corte di appello si pronuncia entro trenta
giorni dalla ricezione degli atti, negando l’assenso solo se rileva la sussistenza di una delle
cause ostative alla consegna (art. 18).119

      In definitiva, il principio di specialità non opera ove si verifichi una delle condizioni
tassativamente previste, cioè quando l’interessato, con dichiarazione resa anche a seguito
della consegna, rinuncia espressamente alla garanzia; lo stesso, definitivamente liberato
dopo la consegna, rimane per quarantacinque giorni entro i confini dello Stato richiedente
o, uscitone, vi fa ritorno senza costrizioni; il procedimento penale avviato nello Stato
richiedente per reati anteriori alla consegna - anche in ragione del regime di punibilità
dell’illecito perseguito - non può dare luogo ad alcuna forma di restrizione della libertà
personale120; la Corte di appello che ha disposto la consegna dà il proprio assenso
all’esecuzione di misure restrittive della libertà per reati diversi da quelli indicati
nell’originaria richiesta.

      Alla disciplina del principio di specialità è strettamente correlata la previsione dell’art.
25 della legge di attuazione che regola i casi di consegna o di estradizione successiva al
trasferimento del ricercato nello Stato di emissione. Anche la ratio delle due disposizioni dà
conto di una matrice comune alla quale è sotteso un unico intento, quello, cioè, di tutelare la
persona ricercata, evitando che lo Stato richiedente, ottenuta la consegna sulla base di
presupposti ineccepibili, possa, poi, far valere la propria pretesa punitiva al di là di quei
presupposti o decida di affidare le sorti del ricercato ad altro Stato senza il preventivo
controllo dell’autorità che ha eseguito la consegna. L’ipotesi disciplinata dall’art. 27 si
verifica quando, a seguito dell’esecuzione del mandato di arresto disposta dall’autorità
giudiziaria dello Stato richiesto, la persona ricercata debba attraversare il nostro territorio
per raggiungere lo Stato di richiedente, poiché i due Paesi interessati non hanno frontiere

119 In relazione alla competenza funzionale della stessa Corte che si è già pronunciata sull’esecuzione del
   precedente mandato di arresto, cfr. M.R. MARCHETTI, La disciplina del mandato di arresto europeo, II, La
   fase dell’ esecuzione nella procedura passiva di consegna. La procedura attiva e le misure cautelari reali, in Dir. pen. e
   processo 2005 p. 961.

120 II principio di specialità - come precisato dalla giurisprudenza con riferimento alla procedura attiva -
   opera anche in fase esecutiva, sicché va annullata l’ordinanza che dispone la revoca della sospensione
   condizionale della pena in relazione a condanne per reati anteriori c diversi rispetto a quelli per cui è stata
   concessa la consegna (v. Cass., sez. I, 2 dicembre 2010, n. 734, M.A., in CED Cass., 249473; Cass., sez. I,
   19 ottobre 2007, P.M.R., n. 40256, in Cass. pen., 2008, p. 3627).
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