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che può intercorrere tra l’adozione della misura coercitiva e la richiesta di consegna della
persona ricercata - è chiaramente volta a salvaguardare l’esigenza che l’organo emittente
abbia una completa ed immediata cognizione dell’intero iter processuale, potendo così
assolvere più agevolmente le incombenze connesse all’esecuzione del mandato di arresto.122

      Secondo l’altro orientamento emerso in giurisprudenza che privilegia un’esegesi
strettamente letterale dell’art. 28 della legge di attuazione, è sempre competente il giudice
che ha applicato la misura cautelare, a prescindere dall’eventuale pendenza del
procedimento innanzi a un diverso organo giurisdizionale.

      Di recente, la questione è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni unite ma la Corte non
ha risolto il contrasto, avendo ravvisato, preliminarmente, un difetto di ammissibilità del
ricorso che ha precluso l’esame della res iudicanda.123

      Tra i due indirizzi interpretativi appare comunque più convincente quello che - in
ragione di un’analisi sistematica delle norme di riferimento- individua nel «giudice che
procede» l’organo legittimato all’emissione del mandato di arresto. Da un lato, infatti, non
può ritenersi insuperabile il dato letterale dell’art. 28 della legge di attuazione124; dall’altro, vi
sono validi motivi per privilegiare una lettura della disposizione senza dubbio più
rispondente ad esigenze di razionalizzazione del sistema. Nei casi in cui l’adozione del
provvedimento cautelare e l’emissione del mandato di arresto intervengono in fasi o gradi
diversi del procedimento penale, è oggettivamente illogico demandare la formulazione della
richiesta di consegna al giudice che ha applicato la misura ma non è più funzionalmente

122 Il giudice che ha la materiale disponibilità degli atti - come osservato dalla Corte di cassazione - è in grado
   di affrontare meglio tutte le questioni relative all’emissione del mandato di arresto e di trasmettere
   all’autorità richiesta, se necessario, quelle informazioni conosciute solo da chi monitora costantemente
   l’evoluzione del procedimento (così Cass., sez. I, 29 aprile 2008 n. 26635, confl.comp. in proc. Ragusar, in
   Foro it., 2009, n. 12, II, c. 656 ssg.).

123 V. Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 30769, A., in Guida dir., 2012, n. 39, p. 74 s., con commento di S.
   BELTRANI, Gli eventuali vizi possono essere fatti valere nello Stato richiesto e secondo le sue regole. Il ricorrente
   contestava la legittimità del mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria italiana e del
   provvedimento di assenso alla consegna dell’autorità straniera, ma la Corte - in linea con l’orientamento
   già espresso in altre pronunce - ha escluso la facoltà di impugnare entrambi i provvedimenti, mancando,
   al riguardo, un’espressa previsione normativa e non potendo annoverare detti provvedimenti, in ragione
   del loro carattere meramente strumentale e accessorio-, tra quelli che hanno un’immediata incidenza
   «sulla libertà personale» (artt. 111, comma 7, Cost. e 568, comma 2, c.p.p.). Da qui, la declaratoria di
   inammissibilità del ricorso, con ha impedito l’esame della questione di diritto sulla quale avrebbero
   dovuto pronunciarsi le Sezioni unite.

124 Come si è sostenuto, del resto, anche nelle pronunce che hanno accolto la tesi opposta, motivando la
   decisione con la ritenuta insussistenza di apprezzabili addentellati di ordine sistematico idonei a
   giustificare il superamento del dato testuale della norma (v., in particolare, Cass., sez. I, 26 marzo 2009, n.
   15200, confl. comp. in proc. Lauricella, cit.).
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