Page 259 - Quaderno 2017-1
P. 259

247

competente a pronunciarsi sulla res giudicanda125, poiché tale eventualità, sebbene l’atto da
compiere sia a contenuto vincolato, comunque determina un inutile ritardo nell’attivazione
della procedura di cooperazione giudiziaria. Va, altresì, considerato che gli adempimenti
connessi all’emissione del mandato di arresto possono anche esigere un approfondito esame
del carteggio processuale, in conseguenza, ad esempio, della richiesta di informazioni
integrative formulata dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione126. Né si può ignorare
l’eventualità che il mandato di arresto, all’atto della sua emissione, non coincida in toto con la
misura originariamente applicata, in ragione dell’evoluzione dell’iter processuale, della
tendenziale fluidità dell’ipotesi accusatoria e delle intervenute modifiche dell’impianto
probatorio. Tali argomenti inducono indubbiamente a preferire l’attribuzione della
competenza funzionale al giudice che, avendo la disponibilità degli atti, possa provvedere
alla richiesta di consegna sulla base di una piena e immediata cognizione delle vicende del
procedimento in corso. D’altra parte, l’interpretazione in senso rigorosamente letterale
dell’art. 28 della legge di attuazione risulterebbe ancora più incongrua nelle ipotesi in cui,
successivamente all’applicazione della misura cautelare, venga disposta la rimessione del
processo a norma dell’art. 48 c.p.p. o la trasmissione degli atti ex art. 54, comma 1, c.p.p. al
pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente, atteso che, per l’emissione
del mandato di arresto, occorrerebbe compulsare l’ufficio giudiziario originariamente
investito del procedimento127.

      Per quanto concerne, invece, il mandato di arresto finalizzato all’esecuzione di una
pena detentiva, la legittimazione del pubblico ministero segue i criteri stabiliti dall’art. 665
c.p.p., prescindendo, quindi, dall’esercizio delle funzioni presso il giudice che ha emesso il

125 Non versa in tale condizione il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con ricorso per
   cassazione, poiché tale giudice, anche a seguito della trasmissione degli atti alla Corte di legittimità, resta
   funzionalmente competente ad adottare tutti i provvedimenti in materia cautelare (art. 91 disp. att. c.p.p.).

126 All’autorità emittente sono richieste, talvolta, specie in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, commi 2
   e 3, e 30, della legge di attuazione, valutazioni di particolare delicatezza e urgenza, che sarebbe opportuno
   rimettere ad un giudice in grado di governare pienamente la fase processuale in corso e di calibrarne sia la
   dinamica che i possibili esiti, a seconda della consistenza e della qualità delle integrazioni sollecitate dallo
   Stato di esecuzione.

127 In entrambi i casi, mancando il presupposto per l’operatività della previsione di cui all’art. 27 c.p.p.,
   poiché la trasmissione degli atti ad altro ufficio giudiziario non deriva da una declaratoria di
   «incompetenza» (v. Cass., sez. III, 2 dicembre 2009, n. 49419, U., in CED Cass., 245600, nonché Cass.,
   sez. VI, 7 dicembre 1994, n. 1402, Cerciello, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 620), il giudice assegnatario
   del procedimento non è tenuto a rinnovare l’ordinanza applicativa della misura cautelare e, pertanto, non
   è legittimato- secondo l’interpretazione letterale dell’art. 28 della legge di attuazione- all’emissione del
   mandato di arresto.
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264