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c.p.p.)138 - inevitabilmente si traducono in requisiti di legittimità del mandato di arresto,
sicché il venir meno di tali presupposti, oltre a determinare la revoca del provvedimento
restrittivo, ex art. 299 c.p.p., comporta anche l’automatica caducazione del mandato, ai sensi
dell’art. 31 della legge di attuazione.
Quanto al mandato “esecutivo”, il legislatore subordina la sua emissione alla
ricorrenza di due presupposti: l’uno di natura “quantitativa”, riferito all’entità della pena
detentiva inflitta, che non deve essere di durata inferiore ad un anno; l’altro, invece, di tipo
“qualitativo”, perché correlato alla verifica dell’effettiva possibilità di dare esecuzione alla
sanzione comminata in sentenza. È evidente che il primo presupposto vale ad escludere
l’emissione del mandato di arresto per fatti connotati, in via presuntiva, da scarsa gravità139,
anche se il generico riferimento alla «pena detentiva» consente, almeno in astratto,
l’attivazione della procedura di consegna anche per condanne relative ad illeciti di natura
contravvenzionale.140
La seconda condizione richiesta per l’emissione del mandato di arresto tende, invece,
ad evitare l’attivazione di una procedura complessa e onerosa per la consegna di un soggetto
che, potendo accedere ai benefici concessi in fase esecutiva, non dovrà comunque scontare
la pena detentiva comminata dal giudice della cognizione.
Ragioni di opportunità sconsigliano, insomma, il ricorso al mandato di arresto in
relazione a pene detentive per le quali deve essere disposta la sospensione dell’esecuzione,
ex art. 656 c.p.p., in vista della possibile concessione di misure alternative alla detenzione.
138 Per la distinzione tra «presupposti», ovvero i limiti normativi al di sotto dei quali non è consentito
l’esercizio del potere cautelare, e «condizioni», intese come esigenze da tutelare nel caso concreto, v. A.A.
DALIA-M. FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, cit., p. 254 ssg.
139 Il legislatore italiano ha elevato il limite minimo fissato dall’art. 2 della decisione quadro, pari a quattro
mesi, ritenendo privi di particolare rilevanza anche fatti puniti più severamente, ma con pene detentive di
durata comunque inferiore ad un anno. Sul punto, cfr. L. PICOTTI, Il campo di applicazione del mandato
d’arresto europeo: i reati “in lista” e “fuori lista” e la disciplina della legge italiana di attuazione, in AA.VV., Mandato
d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, cit., p. 127 s.; A. CHELO, Il mandato di arresto europeo,
Padova, 2010, p. 339; G.DELLA MONICA, Il mandato di arresto europeo, Torino. In tal senso sembra
orientata anche la più recente giurisprudenza di legittimità.
140 Viceversa, quando la richiesta di consegna è finalizzata all’esecuzione di una misura cautelare, l’attivazione
della procedura è consentita solo per delitti sanzionati con pena edittale massima superiore a tre anni di
reclusione (o non inferiore a quattro anni se è applicata la custodia in carcere), salvo le deroghe previste
dagli artt. 280, comma 3, e 391, comma 5, c.p.p. Laddove, invece, occorre eseguire una misura di
sicurezza detentiva, la cui applicazione è subordinata alla sola verifica della pericolosità sociale del
destinatario del provvedimento (art. 202 c.p.), l’area di operatività del mandato di arresto non è limitata da
parametri oggettivi di gravità del reato stabiliti in ragione del trattamento sanzionatorio previsto ex lege.

