Page 265 - Quaderno 2017-1
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      L’accertata ricorrenza dei presupposti non implica, di per sé, la richiesta di consegna
del ricercato, in quanto è necessario che questa non contrasti con i criteri di ragionevolezza
e proporzionalità posti a fondamento dell’azione comune degli Stati membri dell’Unione.

      L’emissione del mandato di arresto innesca, infatti, una complessa attività di
cooperazione internazionale tra organi di polizia e autorità giudiziarie, determinando,
peraltro, anche l’eventualità di un lungo periodo di detenzione patito all’estero dalla persona
ricercata.

      L’autorità procedente è tenuta a verificare, pertanto, l’effettiva necessità della richiesta
di consegna - ovvero l’an debeatur del mandato di arresto - all’esito di un giudizio
ampiamente discrezionale e, per taluni aspetti, fondato su valutazioni analoghe a quelle
sottese all’adozione di atti politici o di alta amministrazione.

      Si è evidenziato, del resto, che la mancata emissione del mandato non si risolve in una
forma di impunità concessa alla persona ricercata, poiché il provvedimento restrittivo resta
valido ed è comunque suscettibile di esecuzione all’interno dei confini del territorio
nazionale146.

      L’esigenza di attivare la procedura di consegna non può che essere apprezzata, in
primo luogo, sulla base dei dati processuali di cui dispone l’autorità emittente, valorizzando,
in particolare, la gravità del reato, l’entità della pena inflitta, la durata della misura cautelare
applicata e la scadenza dei suoi termini di fase147. In definitiva, la determinazione assunta dal
giudice o dal pubblico ministero in ordine all’emissione del mandato di arresto rischia di
travalicare i confini del potere giudiziario, configurandosi come attività connotata da una
marcata discrezionalità politica.

      La decisione quadro predetermina puntualmente contenuto e forma del mandato di
arresto, stabilendo che lo stesso - tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
dello Stato di esecuzione - debba riportare le informazioni relative all’identità e alla

   ricercato da uno Stato diverso da quello di esecuzione o da un organismo internazionale. Sul punto, cfr.
   C. CUOCO, Disciplina della procedura attiva di consegna, in AA.VV., Il mandato di arresto europeo, a cura di G.
   Pansini-A. Scalfati, Napoli, 2005, p. 208.
146 In tal senso, v. la circolare emessa, il 15 novembre 2005, dalla Procura generale della Repubblica presso la
   Corte di appello di Roma, pubblicata in AA.VV., Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di
   consegna, cit., p. 646.
147 Così A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, cit., p. 342.
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