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loro specifico ambito di operatività, cioè quello delle rogatorie all’estero. Si deve ritenere,
pertanto, che i beni ricevuti in consegna dall’autorità giudiziaria italiana sono soggetti - in
mancanza di una diversa regolamentazione normativa - ai soli limiti di utilizzabilità dei
mezzi di prova documentali previsti dal codice di rito. Il provvedimento impositivo della
cautela reale da eseguire all’estero può essere ovviamente impugnato o revocato secondo le
disposizioni vigenti nell’ordinamento interno (artt. 257, 262, 321, commi 3 e 3 - ter, 322,
322 - bis, 323 e 325 c.p.p.). Da ciò consegue che, nelle ipotesi di annullamento, di revoca o
di intervenuta inefficacia del sequestro, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non è
più tenuta a dare corso alla richiesta di consegna, essendo venuto meno il presupposto
basilare di tale richiesta. Un problema potrebbe sorgere nei casi in cui la cessazione del
vincolo reale sia successiva alla consegna dei beni, poiché manca una disposizione che
obblighi l’autorità emittente alla restituzione di quanto ricevuto, salvo che lo Stato di
esecuzione non abbia espressamente subordinato l’accoglimento della richiesta ad
un’apposita condizione risolutiva. Secondo la previsione dell’art. 29, par. 2, della decisione
quadro, i beni sono consegnati anche se il mandato di arresto non può essere eseguito a
causa del decesso o della fuga del ricercato. Si tratta chiaramente di una norma eccezionale,
che stabilisce delle deroghe al rapporto di stretta interdipendenza esistente tra la consegna
reale e quella personale. Al di fuori delle richiamate ipotesi, quindi, la richiesta dei beni
conserva la sua natura meramente accessoria e segue la sorte del mandato di arresto nel
senso che va rigettata tutte le volte in cui non si può dar esecuzione alla consegna della
persona ricercata.159

159 G. DELLA MONICA, Il mandato di arresto europeo, Torino; per ulteriori approfondimenti: A. CHELO, Il
   mandato di arresto europeo, Padova, 2010, p. 365 e ssg.
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