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probatorio disposto dal pubblico ministero. La tesi favorevole all’attivazione della
procedura di consegna anche per l’esecuzione di provvedimenti emessi dall’organo
inquirente appare senza dubbio più coerente sotto il profilo sistematico, atteso che l’art. 727
c.p.p. riconosce espressamente al titolare delle indagini il potere di ricorrere alla rogatoria
per attività di acquisizione probatoria, tra le quali è sicuramente annoverabile il sequestro di
beni strumentali all’accertamento del reato. Il carattere accessorio della richiesta di consegna
reale - non proponibile autonomamente rispetto alla richiesta di consegna della persona
ricercata - obbliga l’autorità procedente a verificare se, all’atto dell’emissione del mandato di
arresto, sussista la necessità di disporre il sequestro, stante l’impossibilità di ottenere
l’acquisizione dei beni in momenti successivi. La richiesta va formulata - anziché dagli
organi a cui spetta l’emissione del mandato di arresto - dal procuratore generale presso la
Corte di appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro.

      L’opzione in favore del pubblico ministero distrettuale - oltre ad apparire in contrasto
con le linee guida della disciplina della procedura attiva - rischia di creare serie difficoltà in
sede applicativa, non essendo previsto alcun raccordo tra le autorità legittimate,
rispettivamente, all’emissione del mandato di arresto e alla richiesta di consegna reale.
L’autorità interessata all’acquisizione dei beni che, per fini istituzionali, non può non
individuarsi nel pubblico ministero, deve, quindi, sollecitare l’adozione del vincolo reale al
giudice competente, per poi compulsare il procuratore generale del distretto di appartenenza
affinché formuli la richiesta di consegna ex art. 34 della legge di attuazione. Il pubblico
ministero, peraltro, se il vincolo reale è stato disposto da un giudice diverso da quello che ha
adottato la misura cautelare personale, è tenuto ad informare quest’ultimo dell’emissione del
provvedimento di sequestro, così da consentire la simultanea esecuzione del mandato di
arresto e della consegna dei beni. Va, altresì, segnalato che il procuratore generale - a
differenza di quanto previsto per l’emissione del mandato di arresto - deve trasmettere
all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, unitamente alla richiesta, anche copia del
provvedimento di sequestro o di confisca che giustifica la consegna dei beni. Il legislatore ha
completamente omesso di disciplinare le condizioni di utilizzabilità, a fini probatori, dei beni
sottoposti a sequestro nello Stato di esecuzione e sembra oggettivamente difficile colmare la
lacuna attraverso l’applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all’art. 729 c.p.p.,
che la giurisprudenza considera “norme speciali” e, quindi, non estensibili al di fuori del
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