Page 266 - Quaderno 2017-1
P. 266

254

cittadinanza della persona ricercata148, all’autorità giudiziaria emittente, al provvedimento da
eseguire, alla natura, alla qualificazione giuridica e alle circostanze del reato per cui si
procede, alla pena concretamente inflitta oppure ai limiti edittali e alle altre conseguenze
previste dalla norma incriminatrice (art. 8)149. Non basta, inoltre, una descrizione sommaria;
ma occorre che l’indicazione di tutti i requisiti appena elencati avvenga in conformità al
modello allegato alla decisione quadro. Le autorità richieste sono tenute, quindi, unicamente
a una verifica di carattere formale sulla completezza delle informazioni necessarie per dare
attuazione al mandato di arresto150.

      A tal fine, l’art. 5 par. 1 della decisione quadro impone alle autorità dello Stato
richiedente di integrare il contenuto del mandato di arresto laddove risulti carente di dati
indispensabili all’accertamento dell’insussistenza di condizioni ostative alla consegna stessa.
L’attivazione della procedura di consegna avviene mediante emissione del mandato di
arresto solo quando sia noto il luogo in cui si trova la persona ricercata.

      Viceversa, qualora non si conosca o sia incerto il luogo di rifugio del destinatario del
mandato di arresto oppure vi è il rischio che questi possa trasferirsi in altro Stato membro
dell’Unione o addirittura rendersi irreperibile, l’autorità emittente è tenuta a disporre, in via
preliminare, le ricerche della persona di cui intende chiedere la consegna151.

148 La prima informazione vale ad individuare il ricercato, mentre la seconda è funzionale alla decisione
   demandata all’autorità richiesta, atteso che, nel caso in cui il destinatario del provvedimento restrittivo sia
   cittadino dello Stato di esecuzione, la consegna potrebbe essere legittimamente rifiutata o subordinata al
   successivo rientro dell’interessato, affinché sconti nel proprio Paese la pena eventualmente irrogata.

149 Si richiede che vengano indicati il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, nonché il recapito di
   posta elettronica del giudice o del pubblico ministero emittente, al fine di consentire contatti diretti tra gli
   organi giudiziari, sicuramente più celeri ed efficaci rispetto a quelli mediati dalle autorità centrali.

150 Risponde a tale esigenza la previsione normativa di cui all’art.30 della legge di attuazione che prescrive il
   contenuto del mandato di arresto emesso nell’ambito della procedura attiva ricalcando l’art.8 della
   decisione quadro omologa.

151 Ecco perché l’avvio delle ricerche si rivela utile anche nel caso in cui sia certa la localizzazione
   dell’interessato, potendo, questi, comunque allontanarsi prima dell’esecuzione del mandato di arresto. Del
   resto, come dimostrano i dati statistici, tale soluzione è la più utilizzata, in quanto assicura una maggiore
   celerità ed efficacia dell’azione volta ad ottenere la consegna della persona ricercata. Va, altresì, segnalato
   che da tempo la dottrina ha suggerito l’opportunità di attivare gli strumenti di cooperazione
   internazionale per la cattura di soggetti ricercati a fini di giustizia anche nell’ipotesi di localizzazione
   “qualificata”, vale a dire quando il destinatario del provvedimento restrittivo, ad esempio, risulti detenuto
   per altra causa in uno Stato membro, non potendosi escludere l’eventualità di una sua liberazione e di un
   successivo allontanamento da quello Stato (v. G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, Guida al mandato
   d’arresto europeo, cit., p. 116).
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271