Page 262 - Quaderno 2017-1
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non sembra tollerare limitazioni alla verifica dell’autenticità del mandato di arresto da parte
delle autorità dello Stato richiesto.

      Il legislatore comunitario ha chiarito, peraltro, che, qualora dovessero insorgere
questioni in ordine alla trasmissione o all’autenticità di un documento necessario per la
decisione sulla consegna, la loro soluzione spetta, in ultima analisi, alle autorità centrali degli
Stati membri (art. 10, par. 5, della decisione quadro). Anche se pretermesso dal contatto
diretto tra l’autorità giudiziaria emittente e quella preposta a dare esecuzione al mandato, il
Ministro sarebbe comunque autorizzato, quindi, ad intervenire per la soluzione di problemi
di natura meramente amministrativa che dovessero emergere nel corso della procedura di
consegna.

      In ogni caso, al di là dei compiti connessi alla trasmissione del mandato di arresto, le
funzioni ministeriali assumono particolare rilievo soprattutto ove si tratti di assicurare
adeguato supporto, sotto il profilo operativo e informativo, agli uffici giudiziari
interessati.137

      Del tutto peculiare appare, infine, il ruolo riservato al Ministro dall’art. 31 della legge
di attuazione, che gli impone di comunicare tempestivamente allo Stato di esecuzione, dopo
averne ricevuta notizia dal procuratore generale presso la Corte di appello, l’eventuale
sussistenza di una causa di inefficacia del mandato di arresto. Il legislatore, indicando
tassativamente i presupposti per l’emissione del mandato di arresto, ha chiaramente inteso
circoscrivere il ricorso a tale strumento di cooperazione giudiziaria entro i limiti dell’effettiva
necessità. L’analisi delle condizioni richieste per attivare la procedura di consegna va
necessariamente condotta sulla scorta della distinzione tra il mandato di arresto
“processuale” e quello “esecutivo” che soggiacciono a regole profondamente diverse.

      Il mandato di arresto “processuale” implica l’emissione, a carico della persona
ricercata, di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere o degli
arresti domiciliari. I presupposti richiesti per l’esercizio del potere cautelare - cioè i limiti
edittali di pena, i gravi indizi di colpevolezza e l’utilità della misura (artt. 273, 278 e 280

137 Tale supporto può sostanziarsi nelle attività volte ad «individuare l’autorità dello Stato membro di
   esecuzione competente a ricevere il mandato di arresto, a tenere contatti diretti (telefonici o telematici)
   con il giudice o il p.m. “di emissione”, a operare una “mediazione” tra l’autorità giudiziaria italiana e
   l’autorità dello Stato membro di esecuzione, in vista della consegna della persona (ad esempio, per
   stabilirne modalità e tempi)» cfr. G. IUZZOLINO, Il mandato di arresto europeo: la procedura attiva, cit., p.
   555; G.DELLA MONICA, Il mandato di arresto europeo, Torino, cit. pag. 191.
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