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dell’autorità politica nella procedura attiva si esaurisce con la traduzione del mandato di
arresto nella lingua dello Stato richiesto132 e la conseguente trasmissione dello stesso
all’autorità competente per la sua esecuzione (art. 28, comma 2). L’intervento dell’autorità
centrale è, peraltro, escluso quando, in forza di accordi internazionali ed a condizione di
reciprocità, sia consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie interessate (art.
4, par. 4, della decisione quadro).
In tal caso, l’organo richiedente si limita ad informare il Ministro della giustizia
dell’avvenuta emissione del mandato di arresto, provvedendo alla sua traduzione nella
lingua ufficiale dello Stato di esecuzione. Laddove, poi, sia dubbia l’individuazione
dell’autorità competente a pronunciarsi sulla consegna, il giudice o il pubblico ministero -
così come previsto dall’art. 10, par. l, della decisione quadro - possono effettuare le
necessarie ricerche attraverso i punti di contatto della rete giudiziaria europea.133
Per la trasmissione del mandato non sono richiesti particolari requisiti di forma, in
quanto l’art. 10, par. 4, della decisione quadro consente l’adozione di “qualsiasi mezzo
sicuro in grado di produrre una registrazione scritta”, sempre che, ovviamente, le autorità
dello Stato di esecuzione siano poste in condizione di verificare l’autenticità e la provenienza
del provvedimento.134 135
L’assenza di rigorose prescrizioni formali è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui non occorre neppure che venga trasmesso l’originale del mandato di
arresto o una sua copia autenticata136. L’assunto appare, in realtà, solo parzialmente in linea
con la ratio della decisione quadro che, sebbene improntata al ripudio di inutili formalismi,
132 La decisione quadro impone la traduzione del mandato di arresto nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato richiesto (art. 8, par. 2). È previsto, tuttavia, che ogni Stato membro - all’atto
del recepimento della decisione quadro oppure successivamente - possa attestare, in una dichiarazione
depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, l’assenso ad accettare anche una traduzione in una
o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.
133 Si tratta di un organismo comunitario- istituito con Azione comune del 29 giugno 1998, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione, L-191, del 7 luglio 1998, p. 4 che si articola in punti di contatto volti ad
assicurare lo scambio di atti e informazioni tra gli Stati membri dell’Unione.
134 Il Ministro è tenuto, inoltre, ad informare immediatamente dell’avvenuta emissione del mandato di
arresto anche il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (a sostenerlo, in mancanza di
un’espressa previsione normativa, sono E. CALVANESE- G. DE AMICIS, Il nodo delle condanne in
contumacia, in Guida dir., 2005, n. 19, p. 108).
135 In tal senso, M. R. MARCHETTI, La disciplina del mandato di arresto europeo, II, La fase dell’esecuzione nella
procedura passiva di consegna. La procedura attiva e le misure cautelari reali, in Dir. pen. e processo, 2005, p. 961.
136 Così Cass., sez. VI, 8 maggio 2006, n. 16542, Cusini, in Cass. pen., 2006, p. 3145.

