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comuni. Pur essendo estranea al rapporto di cooperazione, l’Italia viene interpellata, in tal
caso, per autorizzare il “transito” entro i confini nazionali di chi dev’essere consegnato. A
pronunciarsi in merito è il Ministro della giustizia, che «può rifiutare la richiesta» quando
non ha ricevuto sufficienti informazioni sull’ identità e sulla cittadinanza della persona da far
transitare in Italia, sul mandato di arresto e sul reato per cui è stato emesso, con
l’indicazione delle circostanze, della qualificazione giuridica, della data e del luogo di
commissione del fatto [art. 27, comma 2, lett. a)]. Sebbene non sia precisato, deve ritenersi
che i Paesi interessati al transito possano integrare i dati mancanti, al fine di evitare il rigetto
della richiesta. Si rileva, invece, chiaramente dalla formulazione della norma la natura
discrezionale del potere affidato al Ministro, che può, quindi, autorizzare il transito anche
quando siano insufficienti le informazioni ricevute.
È motivo di rifiuto anche la circostanza in cui la persona da consegnare sia cittadino
italiano o residente nel nostro Stato e il mandato di arresto risulti emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale
[art. 27, comma 2, lett. b). Viceversa, quando la consegna è finalizzata all’esecuzione di un
provvedimento cautelare, il Ministro può subordinare la concessione del transito alla
condizione che la persona ricercata, dopo la sua audizione, venga reinviata in Italia per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente comminata all’esito del giudizio
svolto nello Stato di emissione (att. 27, comma 3). Pur se disciplinate diversamente, le due
fattispecie sono, tuttavia, accomunate dalla stessa ratio, quella, cioè, di agevolare il
reinserimento sociale del condannato attraverso meccanismi che gli consentano di espiare la
sanzione subita nel Paese di provenienza.
2. La procedura attiva di consegna
Il principio del mutuo riconoscimento - a cui si ispira la disciplina del mandato di
arresto - ha imposto l’instaurazione di un rapporto immediato tra le autorità giudiziarie dei

