Page 253 - Quaderno 2017-1
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      Un’espressa previsione in tal senso si rinviene, però, solo nell’art. 23, comma 4115,
limitatamente ai casi in cui sia cessata la causa di sospensione del termine di consegna. È,
tuttavia, evidente che qualunque decisione adottata in merito alla consegna - compresa
quella di rinviarla o di eseguirla in via temporanea – potrebbe determinare il differimento
della stessa, con la conseguente necessità di raggiungere un accordo sulla nuova data di
esecuzione, dalla quale far decorrere i dieci giorni utili per il trasferimento del ricercato nello
Stato di emissione. Alla scadenza del termine fissato per la consegna, “la custodia cautelare
perde efficacia e il presidente della Corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone
la liberazione dell’arrestato”, sempre che non sia imputabile a quest’ultimo la mancata
esecuzione del trasferimento (art. 23, comma 5).116 All’esecuzione della consegna sono
collegate due fondamentali prescrizioni poste a carico dell’autorità giudiziaria emittente:
l’obbligo di computare, ai fini della determinazione della pena o della durata massima della
misura cautelare, il periodo di custodia già sofferto dal ricercato prima dell’esecuzione del
mandato di arresto (art. 23 comma 6) e il divieto, derogabile solo nei casi sanciti dal comma
3 dell’art.26, di sottoporre l’interessato a misure restrittive della libertà personale, per reati
anteriori alla consegna, senza l’assenso della Corte di appello che ha dato esecuzione al
mandato (art.26, commi 1 e 2).

      Affinché sia osservata la prima prescrizione, la Corte di appello, all’atto di consegna,
trasmette all’autorità giudiziaria emittente le informazioni necessarie per detrarre il periodo
di custodia già sofferto dalla pena detentiva comminata con l’eventuale sentenza di
condanna o dalla durata massima della custodia cautelare. Quanto al divieto riconducibile al
principio di specialità, va evidenziato che la sua previsione e le relative deroghe si

115 Si è escluso, in dottrina, che il presidente della Corte di appello possa travalicare la competenza del
   Ministro e concordare le modalità esecutive della consegna attraverso contatti diretti con l’autorità
   giudiziaria emittente. Sul punto, cfr. A. RAGOZZINO, La consegna della persona ricercata: termini e modalità,
   in AA.VV., Mandato di arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, cit., p. 344, nonché F.P.C.
   IOVINO, Le funzioni assegnate al Ministro della giustizia quale «autorità centrale», in AA.VV., Mandato di arresto
   europeo e procedure di consegna, cit., p. 126 seg.

116 In tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 5, il termine di consegna è sospeso di diritto fino alla
   cessazione dell’impedimento. Affinché operi la sospensione, occorre, tuttavia, che l’impossibilità di
   eseguire la consegna sia riconducibile in via esclusiva, alla persona ricercata (v. Cass., sez. VI, 1° febbraio
   2007, n. 17606, Mabrek, in CED Cass., 236579).
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