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misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi” [art. 19,
lett. b)].

      Può accadere che la stessa persona sia ricercata da più autorità giudiziarie che attivano
autonomamente la procedura per attenerne la consegna, inoltrando la relativa richiesta alla
Corte di appello competente a pronunciarsi in merito. I criteri per dirimere il “conflitto”
sono previsti dall’art. 20 che distingue - riprendendo lo schema delineato dall’art. 16 della
decisione quadro - l’ipotesi di una pluralità di mandati di arresto da quella in cui occorre
decidere anche sulla domanda di estradizione proveniente da un Paese estraneo all’Unione.
Nel primo caso, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento delle
richieste concorrenti, la Corte di appello stabilisce quale di esse vada concretamente
eseguita, tenuto conto “di ogni rilevante elemento di valutazione” e, in particolare, della
gravità dei reati per cui viene chiesta la consegna, del luogo di commissione degli stessi,
dell’ordine temporale di emissione dei mandati e dell’eventuale diversità dei fini perseguiti
dalle autorità giudiziarie interessate (art. 20, comma 1).

      Sulla richiesta di consegna, se non v’è consenso, la Corte di appello “decide con
sentenza in camera di consiglio”, dopo aver sentito il procuratore generale101, il difensore e,
qualora siano presenti, la persona ricercata e il rappresentante dello Stato richiedente (art.
17, comma 1).102 Il provvedimento va adottato entro il termine di sessanta giorni
“dall’esecuzione della misura cautelare”, salvo un’eventuale proroga- non superiore a trenta
giorni - che può essere disposta solo se giustificata da cause di forza maggiore (art. 17,
comma 2). La sentenza - con la quale, se contraria alla consegna, la Corte revoca la misura
cautelare applicata - è notificata alle parti (presenti e non) mediante lettura in udienza
all’esito della camera di consiglio e va immediatamente comunicata al Ministro della giustizia
che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato di emissione e, nel caso di
accoglimento della richiesta, il servizio per la cooperazione internazionale di polizia (art. 17,
commi 5, 6 e 7).

      Per quanto non espressamente previsto, deve ritenersi applicabile - nei limiti della
compatibilità (art. 39, comma 1) - la disciplina dettata dall’art. 127 c.p.p. che costituisce il

101 A differenza di quanto stabilito in tema di estradizione, la disciplina del procedimento di esecuzione del
   mandato di arresto non prevede richieste scritte del procuratore generale, bensì la sola sua partecipazione
   all’udienza fissata per la decisione sulla consegna (così Cass., sez. fer., 28 agosto 2008, n. 34575, Di Stasio,
   in CED Cass., 240916).

102 Le modalità di avvio del procedimento sono disciplinate dall’art. 10, comma 4, della legge di attuazione.
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