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all’obbligo di accertare che il fatto sia oggetto di previsione punitiva anche nel nostro
ordinamento, indicando, in motivazione, i rilevati elementi di convergenza tra le due
fattispecie.
Entrambe le disposizioni, ai fini della determinazione della sanzione massima
irrogabile vietano espressamente di tener conto di eventuali circostanze aggravanti (art. 7,
comma 3, e 8, comma 1). La scelta non appare condivisibile, soprattutto perché onera la
Corte di appello del gravoso compito di verificare se, nel limite edittale indicato all’autorità
giudiziaria dello Stato di emissione, siano compresi anche gli aumenti di pena derivanti
dall’applicazione di possibili aggravanti. Per cogliere appieno la complessità di tale verifica,
basta considerare che non sempre gli ordinamenti stranieri prevedono circostanze
facilmente riconoscibili e scindibili dal reato, ferma restando l’ulteriore difficoltà di stabilire,
di volta in volta, se si è in presenza di un’autonoma fattispecie di reato o di un delitto
circostanziato. D’altra parte, non è certamente casuale che la decisione quadro - così come
ogni altra convenzione in materia di estradizione - non imponga l’esclusione delle aggravanti
dal computo del limite edittale massimo di pena. Infine, nel testo dell’art. 8, al comma 3, si
rinviene anche la previsione di un’ipotesi di “rifiuto della consegna”, che andrebbe
esaminata, dunque, ratione materiae, unitamente a quelle elencate nell’art. 18.
La consegna della persona ricercata, quando non è richiesta per l’esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, è subordinata alla sussistenza dei “gravi indizi di
colpevolezza” (art. 17, comma 4), condizione, questa, non prevista dalla decisione quadro e
che è apparsa a molti il segnale di un’oggettiva regressione rispetto al regime
“convenzionale” dell’estradizione100, poiché induce il giudice italiano ad invadere il campo
di valutazione della res iudicanda proprio dell’autorità giudiziaria richiedente, in violazione di
quel principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri posto a fondamento della disciplina
100 Il requisito dei gravi indizi di colpevolezza è previsto, infatti, in materia di estradizione, per i soli casi in
cui non esiste una convenzione o questa non dispone diversamente (art. 705, comma 1, c.p.p.), mentre è
estraneo alla Convenzione europea del 13 dicembre 1957 che non richiede, basandosi, evidentemente,
sulla ritenuta sussistenza di un comune substrato di civiltà giuridica degli Stati membri del Consiglio
d’Europa, un positivo accertamento di tale presupposto da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di
esecuzione. Ciò non significa, tuttavia, affrancare la domanda di estradizione dal presupposto dei gravi
indizi di colpevolezza ma semplicemente esonerare la parte richiesta dal dovere di valutario
autonomamente, rielaborando criticamente il materiale probatorio risultante dagli atti trasmessi. È questa
la sostanziale differenza tra il regime convenzionale e quello extraconvenzionale dell’estradizione: nel
primo, i gravi indizi di colpevolezza sono presunti, salvo che i fatti rilevabili dalla documentazione allegata
alla richiesta siano inconciliabili con tale presunzione; nel secondo, invece, l’autorità giudiziaria italiana
deve autonomamente individuarli e valutarli sulla base degli atti inviati dallo Stato richiedente.

