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giurisprudenza prevalente ad assecondare - anche in tema di doppia punibilità - le finalità
programmatiche della decisione quadro piuttosto che lo spirito della legge di
adeguamento.98

      Una volta constatata la riconducibilità del reato oggetto del mandato di arresto alla
lista degli illeciti di cui all’art. 8, occorre comunque verificare - come già anticipato - il
regime sanzionatorio previsto per detto reato. Il legislatore sembra subordinare, infatti,
l’operatività della deroga al principio della doppia punibilità alla condizione che la fattispecie
sia sanzionata dall’ordinamento dello Stato di emissione, senza tener conto di eventuali
circostanze aggravanti, con la reclusione o una misura di sicurezza privativa della libertà
personale di durata massima non inferiore a tre anni (art. 8, comma 1). Dalla formulazione
della norma si evince chiaramente che bisogna far riferimento alla pena edittale ma il
mandato di arresto può essere emesso anche ai fini dell’esecuzione di una sentenza di
condanna nella quale il giudice determina la sanzione da irrogare in concreto,
quantificandola entro i limiti fissati ex lege. Non a caso, l’art. 7 della legge di attuazione, per
definire l’ambito di operatività dell’istituto, utilizza due distinti parametri, stabilendo, in linea
generale, che il mandato di arresto deve avere ad oggetto un reato punito dalla legge dello
Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale
della durata massima non inferiore a dodici mesi (comma 3) e aggiungendo, poi, che quando
è emesso per dare esecuzione ad una sentenza di condanna, la sanzione irrogata non può

98 Così, da ultimo, Cass., sez. VI, 17 maggio 2012, n. 19406, F., in CED Cass., 252723. In linea con tale
   impostazione, si è ritenuta sussistente la condizione della doppia punibilità In relazione al mandato di
   arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per il reato di «tentato omicidio per omissione»,
   commesso da un automobilista che, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, aveva omesso di
   soccorrere una persona ferita in modo grave, trattandosi di fattispecie corrispondente- secondo la Corte-
   a quella prevista dall’art. 189, comma 7, del codice della strada (cfr. Cass., sez. VI, 19 marzo 2007, n.
   11598, Stoimenovsky, in CED Cass., 235947). La giurisprudenza ha anche precisato che, ai fini della verifica
   del requisito della doppia incriminazione non rileva la perseguibilità a querela del reato prevista
   dall’ordinamento italiano (cfr. Cass., sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 45525, Donnarumma, in CED Cass.,
   247831), né la qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza dall’autorità giudiziaria dello Stato di
   emissione essendo sufficiente una sostanziale corrispondenza tra le due fattispecie (cfr. Cass., sez. VI, 21
   maggio 2010, n. 19574, Serban, in CED Cass., 247345; Cass., sez. VI, 13 giugno 2008, n. 26026, Franconetti,
   in CED Cass., 240348; Cass., sez. VI, 24 ottobre 2007, n. 39772, Bulibasa, in CED Cass., 237425). Si
   registrano, invece, orientamenti contrastanti. In ordine alla necessità che il fatto sia previsto come reato,
   nell’ordinamento italiano, già alla data della sua consumazione: la giurisprudenza prevalente ritiene
   irrilevante tale condizione (cfr. Cass., sez. VI, 29 gennaio 2009, n. 4974, Ghibirdic, in CED Cass., 242647;
   Cass., sez. VI, 4 giugno 2008, n. 22453, Paraschiv, in CED Cass., 240133), ma non mancano pronunce
   nelle quali si è esclusa la ricorrenza del requisito della doppia punibilità perché il fatto, all’ epoca della sua
   commissione, non era ancora previsto come reato nell’ordinamento interno (in tal senso, Cass., sez. VI,
   19 marzo 2009, n. 12724, Cimpu, in CED Cass., 243669).
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