Page 246 - Quaderno 2017-1
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di rifiuto obbligatorio da quelli che determinano la semplice facoltà di non dare corso
all’esecuzione del mandato di arresto. In presenza, quindi, di una delle cause ostative
individuate dall’art. 18 della legge di attuazione, il rigetto della richiesta di consegna si
configura sempre come atto dovuto. Da altro punto di vista, non si può fare a meno di
osservare che le cause ostative elencate nell’art. 18 sono in numero maggiore rispetto a
quelle previste (o comunque ipotizzate) dal legislatore comunitario. La lettura comparata dei
due testi normativi - ancorché non agevolmente sovrapponibili per le forti asimmetrie di
struttura e di lessico - consente, infatti, di rilevare che il legislatore nazionale ha introdotto
un nucleo di divieti privi di “copertura comunitaria”, in quanto completamente avulsi dalle
indicazioni ricavabili sia dagli artt. 3 e 4 che dai considerando della decisione quadro.
Appartengono a tale nucleo le previsioni che vietano la consegna della persona ricercata: se
il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente
disporne; se il fatto, sempre per la legge italiana costituisce esercizio di un diritto,
adempimento di un dovere oppure è stato determinato da caso fortuito o di forza maggiore;
se l’ordinamento dello Stato di emissione non prevede limiti di durata massima della
carcerazione preventiva; se il mandato di arresto va eseguito nei confronti di una donna
incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale gravità; se il provvedimento cautelare in base al quale è
stato emesso il mandato di arresto risulta mancante di motivazione [art. 18, lett. b), c), e), s)
e t)]. Di tutta evidenza appaiono le problematiche in sede di giurisprudenza di legittimità
oggetto di divergenza rispetto alla decisione quadro che, tuttavia, non verranno
approfondite in questa sede.

      Inoltre, di rilevante interesse, è la scelta del legislatore di predisporre un regime
differenziato di consegna a favore del cittadino italiano. Al riguardo, occorre innanzitutto
distinguere il mandato di arresto finalizzato all’esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna da quello emesso - in pendenza del procedimento penale - sulla scorta di un
provvedimento di natura cautelare.

      Nel primo caso, opera il divieto previsto dall’art. 18, lett. r), secondo cui la Corte di
appello rigetta la richiesta dello Stato di emissione, sempre che disponga l’espiazione della
pena o della misura di sicurezza in Italia “conformemente al diritto interno”. Nel secondo
caso, invece, trova applicazione il disposto dell’art. 19, lett. c), che subordina la consegna
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