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Sempre in funzione di improcrastinabili esigenze istruttorie, l’autorità giudiziaria
emittente può chiedere - come già anticipato - il trasferimento all’estero del ricercato per il
tempo strettamente necessario al compimento dell’atto. Anche in questo caso, la decisione
spetta al presidente della Corte di appello che, sempre per il tramite del Ministro della
giustizia, comunica tempestivamente l’eventuale provvedimento favorevole all’autorità
richiedente affinché vengano concordate le modalità di attuazione, le condizioni e la durata
del trasferimento.
Contestualmente, la Corte di appello chiamata a pronunciarsi sulla consegna è
legittimata a disporre, d’ufficio o a richiesta dell’autorità emittente, con decreto motivato,
sentito il parere del procuratore generale, il sequestro di beni giacenti in Italia e di cui il
ricercato abbia la disponibilità necessaria ai fini della prova o suscettibili di confisca perché
profitto, prezzo o prodotto del reato.
Fino a quando non è intervenuta la decisione della Corte di appello sulla richiesta di
esecuzione del mandato di arresto, la persona ricercata può esprimere il proprio consenso
alla consegna, accelerando, così, i tempi di definizione della procedura. Per ritenerlo
validamente acquisito, l’assenso va accolto con l’osservanza di forme e garanzie prescritte ex
lege - espresso dinanzi al giudice che procede, con modalità documentate in “apposito
verbale”, alla presenza di un difensore e dell’interprete (ove occorra) - che assicurino una
manifestazione di volontà esente da condizionamenti e confortata dalla piena
consapevolezza delle conseguenze giuridiche ad essa ricollegate.94 Alla libera
determinazione dell’interessato è rimessa anche l’operatività del limite previsto dall’art. 26,
comma 1, della legge di attuazione ed a tutti noto come “principio di specialità” che
impedisce all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, una volta ottenuta la consegna, di
sottoporre il ricercato a restrizioni della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna
stessa e diverso da quello posto a fondamento del mandato di arresto. La rinuncia a tale
garanzia, qualora venga formalizzata prima della decisione della Corte di appello, non può
94 Per una più ampia e approfondita riflessione sulle ragioni “strategiche” che possono indurre il ricercato
ad acconsentire alla propria consegna, v. L. KALB, Il consenso alla consegna, in AA.VV., Mandato di arresto
europeo e procedure di consegna cit., p.318 ssg.

