Page 235 - Quaderno 2017-1
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eccezione - come già detto - per gli artt. 273, commi l e l bis, 274, lett. a) e c), e 280 (art. 9,
commi 4, 5 e 6)90.
Se è applicata la misura, entro cinque giorni dalla sua esecuzione, il presidente della
Corte di appello - personalmente o delegando altro magistrato della stessa Corte - provvede
a sentire la persona sottoposta al provvedimento coercitivo. L’audizione va compiuta alla
presenza di un difensore, designato d’ufficio se non c’è stata una nomina di fiducia, che
deve essere avvisato almeno ventiquattro ore prima. Lo svolgimento dell’atto si articola in
due fasi: il presidente innanzitutto rende noto all’interessato, in una lingua a lui
comprensibile, il contenuto del mandato di arresto e l’iter procedurale previsto per la sua
esecuzione, informandolo, inoltre, della facoltà di acconsentire alla consegna e di rinunciare
al beneficio di non essere sottoposto ad altro procedimento penale, di non essere
condannato o altrimenti privato della libertà personale per reati anteriori alla consegna e
diversi da quello per cui la stessa è stata disposta; l’obbligo di preventiva informazione è
funzionale alla vera e propria audizione, nel corso della quale l’interessato può, causa cognita,
dichiarare tutto ciò che ritiene utile alla sua difesa, anche ai fini dell’eventuale revoca della
misura coercitiva (art. 10, commi l e 2)91.
Compiuta l’audizione, il presidente provvede a fissare con decreto, nel termine di
venti giorni dall’esecuzione del provvedimento cautelare92, l’udienza in camera di consiglio
per la pronuncia sulla richiesta di consegna. Il decreto è comunicato al procuratore generale
e notificato all’interessato e al suo difensore almeno otto giorni prima della data di udienza,
per consentire loro di prendere visione ed estrarre copia della documentazione depositata in
cancelleria. È espressamente previsto, inoltre, che lo Stato richiedente, a condizione di
reciprocità, possa partecipare al procedimento camerale, facendosi rappresentare da un
avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali del nostro Paese. Per
90 La misura cautelare disposta a seguito della ricezione del mandato di arresto (art. 9) - rispetto a quella
adottata in sede di convalida dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (art. 11) - è applicata con una
pronuncia collegiale e senza la preventiva audizione dell’interessato.
91 L’obbligo di informare l’interessato deve essere adempiuto, quindi, in forma chiara ed esaustiva, anche
perché, all’atto dell’audizione, il mandato di arresto e i documenti allegati non risultano ancora depositati
in cancelleria (v. art. 10, comma 4). Di conseguenza, neppure il preventivo colloquio con il difensore può
sopperire ad una carente attività informativa del giudice che procede.
92 Detto termine sembra avere natura ordinatoria, essendo previsto che la decisione debba comunque
intervenire, salva l’eventuale proroga per cause di forza maggiore, entro sessanta giorni dall’esecuzione
della misura coercitiva, a pena di inefficacia della misura stessa e, conseguente, remissione in libertà
dell’interessato ai sensi dell’art. 17 commi 2 e 21.

