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sussistenza del pericolo di fuga, vale a dire di una condizione che potrebbe anche mancare
allorquando vi siano tutti i presupposti per ritenere legittima l’esecuzione dell’arresto77.

      La rimessione in libertà è disposta, con decreto motivato, quando “risulta evidente che
l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge”78. La
norma pretende, dunque, che la causa ostativa alla convalida emerga dagli atti in termini di
oggettiva evidenza, sicché l’eventuale dubbio non può che risolversi in danno dell’arrestato.

      Quando non deve disporre l’immediata liberazione dell’arrestato, poiché ritiene
legittima l’esecuzione della misura precautelare, il presidente della Corte di appello decide
con ordinanza, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge di attuazione. L’ordinanza emessa a
conclusione del giudizio cautelare è comunicata e notificata, dopo la sua esecuzione, al
procuratore generale presso la Corte di appello79, alla persona interessata e al difensore, tutti
legittimati a proporre ricorso per cassazione80.

77 Tale impostazione sembra avallata - sia pure in termini non espliciti – dalla giurisprudenza di legittimità:
   v., ad esempio, Cass., sez. VI, 23 febbraio 2007, n. 7708, Sanfilippo, in CED Cass., 235561, dove si è
   affermato che la convalida dell’arresto non influisce minimamente sull’esito della procedura di consegna e
   sulla possibilità di adottare, nel suo ambito, la misura cautelare ritenuta più idonea a scongiurare
   l’eventuale pericolo di fuga della persona ricercata.

78 La Corte di cassazione ha più volte sottolineato, infatti, che il controllo affidato al presidente della Corte
   di appello è di tipo esclusivamente formale (per tutte, v. Cass., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 20550, Volanti,
   cit.).

79 Il procuratore generale va anche interpellato prima della decisione, affinché possa esprimere il proprio
   parere sulla convalida dell’arresto e sull’applicazione della misura coercitiva (artt. 9, comma 4, e 13,
   comma 2).

80 È sicuramente ammissibile anche una richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, ai sensi
   dell’art. 299 c.p.p., per il venir meno o l’attenuazione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. b),
   c.p.p. oppure per l’intervenuto mutamento delle condizioni che hanno determinato l’originario giudizio
   prognostico favorevole alla consegna. La giurisprudenza - così come traspare da alcune pronunce -
   sembra, però, riconoscere tale possibilità solo in ragione di fatti sopravvenuti che consentano di rivalutare
   la persistenza di un concreto pericolo di fuga (v. Cass., sez. VI, 4 aprile 2006, n. 19297, C., in CED Cass.,
   234731). In realtà, non v’è motivo per escludere la revoca della misura nel caso in cui - pur essendovi un
   giudicato cautelare - risultino oggettivamente insussistenti i presupposti per dare corso alla richiesta di
   consegna, anche perché, altrimenti, si rischia di non poter porre tempestivo rimedio ad indebite
   restrizioni della libertà personale in presenza di macroscopici errori di valutazione in ordine all’eseguibilità
   del mandato di arresto. Deve ritenersi, inoltre, che neppure il passaggio in giudicato della decisione sulla
   consegna possa precludere la verifica giurisdizionale in ordine alla persistente utilità della misura cautelare.
   Fino all’effettiva consegna della persona ricercata, permane, infatti, l’interesse della difesa a sollecitare un
   controllo sulla necessità di mantenere ferma la misura in corso di esecuzione. In tal caso, però- come
   precisato dalle Sezioni unite intervenute in tema di estradizione, la richiesta di revoca o di sostituzione del
   provvedimento cautelare non può fondarsi su aspetti attinenti alle condizioni per la concedibilità della
   consegna- in relazione alla quale vi è già una pronuncia definitiva - bensì sulla sopravvenuta inefficacia
   della misura o sull’insussistenza del pericolo di fuga (v. Cass., sez. un., 28 maggio 2003, n. 26156, Di
   Filippo, in Cass. pen., 2003, p. 2978). Per quanto concerne la competenza a pronunciarsi sull’istanza di
   revoca o di sostituzione della misura, non è agevole stabilire se, in pendenza del giudizio dinanzi alla
   Corte di cassazione, debba decidere la stessa Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 718 c.p.p., oppure la
   Corte di appello, secondo il combinato disposto degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. att. c.p.p., poiché il
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