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La misura applicata perde efficacia se, nel termine di dieci giorni dall’emissione
dell’ordinanza cautelare81, non perviene il mandato di arresto o la segnalazione inserita nel
sistema Schengen, sempre che quest’ultima contenga tutte le indicazioni di cui all’art. 6,
comma 1, della legge di attuazione82. Per consentire la tempestiva esecuzione di tale
adempimento, il legislatore ha previsto che la polizia giudiziaria comunichi immediatamente
l’avvenuta cattura della persona ricercata al Ministro della giustizia, affinché questi - con
generale rinvio alle disposizioni del codice (art. 39, comma 1), in assenza di ulteriori indicazioni sul punto,
sembrerebbe legittimare l’una e l’altra soluzione interpretativa. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità
è orientata in favore della competenza funzionale della Corte di appello, che deve pronunciarsi de plano,
senza, cioè, il ricorso alle forme del procedimento camerale. Decisiva- secondo la corte di cassazione- è la
mancanza nella legge introduttiva del mandato di arresto di una disposizione analoga a quella dettata
dall’art. 718 c.p.p. in tema di estradizione, che prevede, per un verso, in pendenza del ricorso per
cassazione, la competenza del Giudice di legittimità e, per altro verso, che la decisione sia assunta «in
camera di consiglio», vale a dire con le forme di cui all’art. 127 c.p.p. Non essendo applicabile il disposto
dell’art. 718 c.p.p., il procedimento di revoca o di sostituzione della misura cautelare va definito nel
rispetto delle forme di cui all’art. 299 c.p.p. (così Cass., sez. fer., 7 settembre 2010, n. 33545, Trzeciak, in
Cass. pen., 2011, p. 2649). Occorre, tuttavia, ricordare che la pronuncia sull’istanza di revoca o di
sostituzione della misura - analogamente a quanto stabilito in tema di estradizione - non è impugnabile
dinanzi al tribunale del riesame, - ex art. 310 c.p.p., ma solo con ricorso per cassazione, facendo valere,
peraltro, esclusivamente violazioni di legge, così come previsto dall’art. 719 c.p.p., espressamente
richiamato dall’art. 9, comma 7, della legge n. 69/2005. Da ciò con· segue che la mancata operatività
dell’art. 718 c.p.p. - che assicura la partecipazione difensiva al procedimento di revoca o di sostituzione
della misura - determina una significativa compressione delle garanzie poste a presidio della libertà
personale, che difficilmente può giustificarsi con l’esigenza di semplificazione e di speditezza a cui è
improntata la disciplina della procedura di consegna.
81 È questa l’interpretazione più plausibile, anche se la norma non specifica chiaramente il dies a quo di
decorrenza del termine.
82 Si tratta della condizione posta dall’art. 13, comma 3, affinché la segnalazione possa ritenersi equivalente
al mandato di attesto. È evidente che, qualora tale equivalenza si realizzi già nella fase iniziale della
procedura, ovvero al momento dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, non può verificarsi il
presupposto per la caducazione della misura cautelare, poiché la segnalazione - completa di tutti i requisiti
prescritti dall’art. 6, comma 1, della legge di attuazione- risulta ab origine nella disponibilità del giudice della
convalida. L’assunto è coerente, del resto, con la funzione propria della segnalazione nel S.I.S., che funge
da possibile veicolo di trasmissione del mandato di arresto, assommando in sé le richieste di cattura e di
consegna della persona ricercata. Quanto all’equipollenza tra la segnalazione e il mandato di arresto, si è
precisato che, sebbene l’art. 13, comma 3, richiami geneticamente l’art. 6, i requisiti necessari sono
esclusivamente quelli indicati nel comma 1, tra i quali non rientra la relazione sul fatti contestati (prevista
dal comma 4), che non è qualificata dal legislatore come informazione obbligatoriamente contenuta nel
mandato di arresto, bensì come documento da allegare allo stesso. Ne consegue che la relazione è
necessaria ai fini della decisione sulla richiesta di consegna, ma la sua mancanza non determina
l’estinzione della misura cautelare (v. Cass., sez. VI, 12 dicembre 2005, n. 46357, Cusini, in Cass. pen.,
2006, p. 3567 e p. 4117, con note di D. SERVI, Mandato di cattura europeo: segnalazione nel S.I.S. e requisiti
necessari alla misura cautelate, e di R. BELFIORE, Mandato di arresto e segnalazione nel S.I.S.: quali atti possono
essere richiesti all’ autorità di emissione?, nonché in Cass. pen., 2007, p. 680). Nella stessa pronuncia si è anche
chiarito che la mancata indicazione della pena minima prevista per il reato ascritto alla persona .ricercata
non può ritenersi influente sull’applicazione della misura cautelare, ai cui fini rileva, per quanto stabilito
dall’art. 7, comma 3, solo l’indicazione della pena massima (l’assunto è stato, di recente, ribadito da Cass.,
sez. VI, l dicembre 2011, n. 45364, P. in CED Cass., 251187; v., altresì, Cass., sez. VI, 9 gennaio 2009, n.
4371, D’Angelo, in CED Cass., 242644, secondo cui il provvedimento cautelare non perde efficacia se, nel
termine di dieci giorni, perviene il mandato di arresto privo dell’indicazione delle fonti di prova).

