Page 227 - Quaderno 2017-1
P. 227
215
altrettanta urgenza l’avvenuta esecuzione dell’arresto allo Stato richiedente. Tale
comunicazione è volta a sollecitare l’invio alla Corte di appello del mandato di arresto e dei
documenti che ad esso vanno allegati a norma dell’art. 6, commi 3 e 4, della legge di
attuazione (art. 11, comma 2). In luogo del mandato di arresto, l’autorità giudiziaria dello
Stato di emissione può anche trasmettere la segnalazione inserita nel sistema Schengen,
sempre che - come già detto - vi siano le condizioni per ritenere l’una equivalente all’altro.
Occorre, inoltre, allegare al mandato o alla segnalazione -per meglio illustrare la vicenda
sottoposta al giudizio della Corte di appello - i seguenti documenti: una copia del
provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena
detentiva che ha dato luogo alla richiesta di arresto71; una relazione sulle imputazioni
contestate alla persona di cui si chiede la consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del
tempo e del luogo di commissione del fatto e della sua qualificazione giuridica; il testo delle
disposizioni di legge applicabili, da cui poter rilevare anche il tipo e la durata della pena; i
dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la
nazionalità della persona arrestata.
Subito dopo aver ricevuto i documenti richiesti, il Ministro li trasmette al presidente
della Corte di appello, unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana (art. 6, comma 5).
Sebbene si tratti di documentazione da esaminare al momento della decisione sulla
consegna, il Ministro ne chiede comunque l’invio contestualmente alla comunicazione
dell’avvenuto arresto, poiché il giudizio di convalida della misura pre-cautelare apre una fase
giurisdizionale destinata a chiudersi, giocoforza, con la pronuncia in merito alla consegna
della persona arrestata72.
Prima dell’intervento del presidente della Corte di appello, la polizia giudiziaria deve,
però, ultimare gli adempimenti preliminari, innanzitutto provvedendo agli avvisi strumentali
71 Bisogna distinguere, tuttavia, la documentazione che va trasmessa nei dieci giorni successivi all’emissione
dell’ordinanza cautelare in sede di udienza di convalida dell’arresto (art. 13, comma 3) da quella richiesta
ai fini della pronuncia sulla consegna della persona ricercata (art. 6, commi 5 e 6).
72 È opportuno, pertanto, che la richiesta del Ministro contenga l’avvertimento di cui all’ art. 6, comma 5,
della legge di attuazione, volto a precisare che l’invio della documentazione è condizione necessaria per la
pronuncia sull’esecuzione del mandato di arresto. La disposizione che prevede tale avvertimento non
rientra tra quelle richiamate nell’art. 11, comma 2, ma sarebbe illogico dare l’avviso nei casi di ricorso alla
procedura “ordinaria” ed emetterlo quando la richiesta di documenti viene inoltrata a seguito dell’arresto
della persona ricercata. Va ricordato, peraltro, che la mancata trasmissione del mandato di arresto o - se
equivalente - della segnalazione inserita nel sistema Schengen, nel termine di dieci giorni dall’emissione
dell’ordinanza cautelare, determina l’estinzione della misura applicata, così come previsto dall’art. 13,
comma 3, della legge di attuazione.

