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comma 1). Dal testo dell’art. 13 della legge di attuazione si evince, peraltro, l’intento di
collegare l’immediata liberazione dell’arrestato alla sua audizione in sede di convalida della
misura pre-cautelare e ciò avvalora l’idea che l’ufficiale di polizia giudiziaria non possa
disporre la scarcerazione della persona ricercata sulla base dei soli dati ricavabili dalla
segnalazione nel sistema Schengen. Tali rilievi - supportati dall’apprezzamento della
particolare delicatezza dei rapporti di cooperazione giudiziaria tra Stati diversi, delle limitate
informazioni di cui dispone la polizia giudiziaria al momento dell’arresto e dell’esiguità del
termine previsto per l’audizione dinanzi al presidente della Corte di appello - suggellano la
convinzione che il silenzio della norma vada interpretato come segnale indicativo della
volontà di riservare al giudice della convalida il potere di immediata liberazione
dell’arrestato74.
Sono essenzialmente due - come già anticipato - i compiti che è chiamato a svolgere
l’organo giurisdizionale nel corso del procedimento di convalida: procedere all’audizione
dell’arrestato e decidere in merito al mantenimento del suo status detentionis. La competenza -
funzionale e territoriale - appartiene al presidente della Corte di appello nel cui distretto è
stato eseguito l’arresto ma è comunque prevista la possibilità di delegare l’una e l’altra
incombenza. Laddove l’arrestato sia recluso in località diversa da quella in cui è stato
eseguito l’arresto, alla sua audizione può provvedere - su delega- il presidente del Tribunale
ordinario territorialmente competente al quale, però, non è mai consentita l’adozione dei
provvedimenti de libertate. Per le decisioni sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale
applicazione di una misura cautelare - nonché per l’audizione della persona detenuta
nell’ambito del distretto - il presidente della Corte di appello può farsi sostituire, invece, solo
da un magistrato della stessa Corte (art. 13, comma 1). L’audizione serve, innanzitutto, ad
identificare l’arrestato al fine di rilevare eventuali errori di persona - ed a renderlo edotto sia
del mandato di arresto sia della doppia facoltà di acconsentire alla consegna e di rinunciare
al cosiddetto “principio di specialità”75.
74 D’altra parte, se il legislatore avesse voluto rendere operativa la disposizione di cui all’art. 389, comma 2,
c.p.p., avrebbe espressamente previsto la possibilità di disporre l’immediata liberazione all’esito degli
accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria ai fini dell’identificazione dell’arrestato (art. 12, comma 3).
75 Si tratta del principio sancito dall’art. 26 della legge di attuazione, secondo il quale, di regola, la persona
consegnata allo Stato richiedente non può subire restrizioni della libertà personale per un fatto anteriore
alla consegna e diverso da quello posto a fondamento del mandato di arresto.

