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provvedimento coercitivo nei confronti della persona ricercata , senza ricorso alla misura
pre-cautelare dell’arresto.
Affinché si possa considerare ritualmente eseguita, la segnalazione nel sistema
Schengen deve indicare: le generalità della persona ricercata; l’autorità da cui proviene la
richiesta di cattura; l’esistenza di un mandato di arresto, di altro atto equipollente o di una
sentenza avente forza esecutiva; la natura e la qualificazione giuridica del reato per cui è
stato adottato il provvedimento restrittivo; la data e il luogo di commissione del fatto, il
grado di partecipazione della persona segnalata e, se possibile, le conseguenze prodotte dal
reato. Tali requisiti non corrispondono esattamente a quelli elencati nell’art. 6, comma 1,
della legge di attuazione per descrivere il contenuto del mandato di arresto che deve
necessariamente indicare, ad esempio, anche la pena irrogata o irrogabile al ricercato68. Ciò
spiega perché il legislatore ha stabilito che i due atti possono essere ritenuti equivalenti solo
se la segnalazione inserita nel sistema Schengen rispetti fedelmente le forme prescritte per la
redazione del mandato di arresto (art. 13, comma 3)69.
A prescindere da tale eventualità, quando le indicazioni fornite dall’ autorità dello
Stato di emissione risultano comunque idonee ad attivare il S.I.S., la polizia giudiziaria
procede all’arresto della persona segnalata trasmette il relativo verbale - non oltre le
ventiquattro ore - al presidente della Corte di appello nel cui distretto è stata eseguita la
misura precautelare (art. 11, comma 1)70.
La polizia giudiziaria è tenuta ad informare immediatamente anche il Ministro della
giustizia, affinché quest’ultimo - nel suo ruolo di autorità centrale - comunichi con
68 Sulle differenze tra la segnalazione nel sistema Schengen e il mandato di arresto, appaiono
particolarmente interessanti le riflessioni di F. SIRACUSANO, Mandato di arresto europeo e durata ragionevole
del processo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 897.
69 Giova ricordare, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha sempre valorizzato le finalità
sostanziali della segnalazione nel sistema Schengen, ritenendo, ad esempio, ammissibile la richiesta, anche
in assenza di una precisa indicazione della data e del luogo del commesso reato, «qualora il fatto sia
descritto nelle sue linee essenziali, idonee a definirlo ed a rendere edotta l’autorità italiana della sua
specificità» (così, ex multis, Cass., sez. VI, 17 settembre 1996, n. 1694, Weathers, in Cass. pen., 1997, p.
3064). È, però, evidente che, mancando tali requisiti, sebbene non venga meno l’obbligo di procedere alla
cattura della persona ricercata, la segnalazione non può fungere da atto equipollente al mandato di
arresto.
70 Come già previsto dalla normativa codicistica in materia di estradizione, il verbale di arresto va trasmesso
direttamente al giudice competente per la convalida - anziché all’ufficio del pubblico ministero - ma entro
un lasso di tempo inferiore a quello fissato dall’art. 716, comma 2, c.p.p., che concede, per tale
adempimento, il termine massimo di quarantotto ore. Sul punto, v. M. ROMANO, L’arresto di polizia e la
convalida, in AA.VV., Il mandato d’arresto europeo, a cura di G. Pansini, A. Scalfati, Napoli, 2005, p. 69.

