Page 222 - Quaderno 2017-1
P. 222

210

obiettivi che essa stessa indica, stabilendo, comunque, il termine entro il quale tale
attuazione deve intervenire55.

      L’art. 1 della legge n. 69 del 2005 contiene, al suo interno, la definizione di mandato
d’arresto europeo56. Esso si identifica in una decisione giudiziaria, emessa da uno Stato
membro dell’Unione europea, in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato
membro, di una persona, al fine dell’esercizio nei suoi confronti di azioni giudiziarie in
materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertà personale.

      Si definisce “attiva” la procedura volta all’esecuzione di un mandato di arresto emesso
dall’autorità giudiziaria italiana, mentre quella “passiva”, di riflesso, presuppone una richiesta
di consegna proveniente da altro Stato membro dell’Unione. Inteso come provvedimento
volto ad ottenere la consegna di un soggetto per sottoporlo a misura restrittiva della libertà
personale, il mandato di arresto assume una connotazione essenzialmente strumentale,
configurandosi come mero adempimento esecutivo57.

      In altri termini, il mandato di arresto rappresenta il passaggio procedimentale
necessario per fornire un adeguato supporto informativo alle autorità dello Stato richiesto,
in vista dell’esecuzione - nei confronti del soggetto che si trova al di fuori del territorio

55 Nel caso della decisione quadro 2002/584/GAI il termine stabilito era quello del 31 dicembre 2003,
   sebbene l’Italia, come altri Stati, non abbia provveduto prima del suo spirare.

56 Si è di fronte, come evidente, alla trasposizione, quasi fedele, della medesima definizione contenuta
   nell’art. 1 della decisione quadro 2002/584/GAI. In dottrina, peraltro, si è osservato come una differenza
   sarebbe individuabile in relazione al cosiddetto euromandato “processuale” (o di “cognizione”), ovvero a
   quello che per la decisione quadro è emesso «ai fini dell’esercizio di un’azione penale» mentre per la legge
   di attuazione «ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie». La differenza consisterebbe, in tal caso, nel fatto
   che, mentre sulla base della normativa comunitaria la richiesta di consegna dovrebbe consentire
   l’instaurazione di un processo penale, sulla base della legge di recepimento, a causa della maggiore
   genericità del riferimento, essa sarebbe finalizzata all’esecuzione di «Un provvedimento cautelare od altra
   decisione contra libertatem» anche non «specificamente diretto a sottoporre il ricercato a processo
   penale»: cfr. G. DARAIO, I «provvedimenti provvisori» ed il «sequestro di beni» nella procedura passiva di consegna, in
   AA.VV., Mandato d’arresto europeo, dall’estradizione alle procedure di consegna, a cura di M. Bargis e E. Selvaggi,
   Torino, 2005, p. 355.

57 La compilazione e la spedizione del mandato di arresto integrano una «attività di carattere meramente
   certificativo-amministrativo-strumentale, preordinata all’esecuzione dell’ordinanza cautelare fuori dei
   confini dello Stato, la quale non offre alcun margine di discrezionalità al compilatore e costituisce
   adempimento assolutamente dovuto ed a contenuto vincolato» (così, Cass., sez. I, 16 aprile 2009, n.
   18569, confl. comp. in proc. Diana, in Foro it., 2009, n. 12, II, c. 648 s.).
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227