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                                           CAPITOLO III

              Il recepimento italiano della decisione quadro 2002/584/GAI:
                                   la legge 22 aprile 2005, n. 69

      La legge 22 aprile 2005, n. 69, recante “disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”46, ha recepito nel nostro
ordinamento la decisione quadro 2002/584/GAI47 del Consiglio dell’Unione europea
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Paesi dell’Unione.

      Nel dettare la normativa di attuazione, il legislatore italiano, stante la particolare
delicatezza della materia trattata, ha ritenuto opportuno dedicare il primo corpo di
disposizioni della legge di recepimento alle disposizioni di principio. Lo ha fatto tenendo in
considerazione l’assunto secondo il quale alla base del mandato d’arresto europeo vi è la
reciproca fiducia tra Stati, elemento fondante ed imprescindibile per l’affermazione
completa del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, evidenziato
dall’art. l, comma 2, della decisione quadro predetta.

      Tale decisione, istituendo uno strumento di cooperazione giudiziaria48, costituisce,
peraltro, la prima applicazione del succitato principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie49, che ha base giuridica nel titolo VI del Trattato dell’Unione europea

46 La legge è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, 29 aprile 2005, n. 98.
47 La decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del13 giugno 2002 è stata pubblicata in G.U.C.E.,

   18 luglio 2002, n. L-190.
48 Cfr. C.G.C.E., grande sezione, 3 maggio 2007, C 303/05, in Cass. pen., 2007, p. 3078 e ss. (con

   osservazioni di E. SELVAGGI), in Foro it., 2007, f. 9, c. 439 (con nota di G. IUZZOLINO) e in Riv.
   dir. internaz., 2007, p. 871, che ha precisato che la decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo
   e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (che ha sostituito l’istituto dell’estradizione) non presenta
   aspetti che ne infirmano la validità, con riferimento all’ordinamento comunitario. La decisione quadro
   trova il suo fondamento nell’art. 31, n. l, lett. a) e b), TUE, secondo cui l’azione comune nel settore della
   cooperazione giudiziaria in materia penale mira a rendere più agevole ed efficace la cooperazione stessa,
   risultando impossibile concludere che l’adozione di decisioni quadro dirette al ravvicinamento delle
   disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi membri riguardi solo le norme penali nelle materie
   indicate nella lett. e) di tale articolo (cioè: criminalità organizzata, terrorismo e traffico illecito di
   stupefacenti). A seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, la cooperazione giudiziaria in
   materia penale risulta attualmente disciplinata dagli artt. 82 e ss. del Trattato sul funzionamento
   dell’Unione europea (TFUE).
49 Il principio è indicato al considerandum n. 6 della decisione quadro medesima.
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