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in questo caso alla Corte d’appello competente che dovrà preventivamente sentire il
Ministro della giustizia.
La disposizione richiamata recita: “quando, nei confronti della stessa persona, sono
stati emessi un mandato d’arresto europeo e una richiesta d’estradizione da parte di uno
Stato terzo, la Corte d’appello competente per il mandato d’arresto, sentito il Ministro della
giustizia, decide se va data la precedenza al mandato d’arresto ovvero alla richiesta
d’estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell’ordine di presentazione delle
richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione”. Il dettato non chiarisce all’interprete la
valenza del parere del Ministro della Giustizia che pare, però, non essere, secondo la lettera
della legge, cogente per l’autorità giudiziaria competente, a decidere se assegnare priorità al
MAE ovvero alla richiesta d’estradizione. Pare, comunque, ragionevole ipotizzare che, in
ipotesi siffatte, il ruolo del Guardasigilli sarà centrale e pregnante, alla stregua di una
decisione che presenti caratteri sostanzialmente politici e di opportunità diplomatica come,
d’altronde, accennato dalla stessa regola dell’articolo 20 che, con formulazione assorbente,
impone la valutazione di “ogni altro elemento utile alla decisione”. Quanto detto sopra si
allinea, poi, con ciò che statuisce il paragrafo 4 dell’art. 16, concernente la circostanza in cui
lo Stato membro riceva anche una richiesta di consegna sovrannazionale. In sostanza,
l’abolizione sostitutiva del sistema tradizionale d’estradizione con le formalità di consegna
semplificate del mandato d’arresto europeo, “lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati
membri che derivano dallo Statuto della Corte penale internazionale”. Di conseguenza, se lo
Stato membro è anche Parte dello Statuto di Roma, si applicano le disposizioni che reca il
titolo 9 dello stesso (artt. 86-102): ove concorrano una richiesta “per l’arresto e la consegna
di una persona” in conformità all’articolo 89 dello Statuto ed una domanda di esecuzione di
un mandato d’arresto europeo; la competente autorità dello Stato richiesta darà soluzione al
conflitto applicando proprio i criteri dettati in materia di competing requests dell’art. 90 dello
Statute. Il principio di specialità si risolve, fondamentalmente, in un’inibizione. Esprime,
infatti, il divieto di adottare misure restrittive della libertà o di procedere nei confronti
dell’estradato per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per cui l’estradizione è stata
concessa. Dal momento che il limite è oggettivamente calibrato su un fatto storico
necessariamente sottoposto ad una qualificazione giuridica, il divieto non ha univoca
estensione. Il principio suddetto, infatti, può impedire la variazione del nomen iuris

