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richieste di consegna della medesima persona per concomitante emissione di più mandati
d’arresto. La disposizione, rubricata “decisione in caso di concorso di richieste”, stabilisce
che, in simili circostanze, spetti all’autorità giudiziaria dell’esecuzione decidere quale dei
MAE debba essere eseguito, tenuto debito conto di “tutte le circostanze” e, soprattutto,
“della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione
dei mandati d’arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini
dell’azione penale o per l’esecuzione di una pena o misura privative della libertà”; in
aggiunta, il paragrafo 2 della regola in esame, stabilisce, altresì, che la medesima autorità
dello Stato di esecuzione, possa richiedere una consulenza all’Eurojust.

      Il dettato della norma lascia emergere due questioni nodali che vanno chiarite. Si tratta
di stabilire se i summenzionati criteri di graduazione siano meramente orientativi o se, di
contro, siano ordinati in maniera gerarchica e secondo una scala di priorità cogente a fini
ermeneutico-valutativi. In secondo luogo, è necessario individuare possibili margini di
intervento, nella materia in discorso, dell’Eurojust, a regola del capoverso della disposizione
citata. Per quanto concerne il primo degli interrogativi delineati, pare da escludersi che il
Consiglio dell’Unione Europea abbia inteso imporre canoni di priorità vincolanti per
l’autorità giudiziaria. Nel senso di ritenere fluidi e semplicemente orientativi i criteri indicati,
militano non solo i toni della previsione, in particolare il disposto onere di tenere in debito
conto “tutte le circostanze”, ma anche il carattere eterogeneo delle valutazioni che
sottendono la graduazione delle richieste di consegna.

      Si vedrà successivamente come, a norma della disciplina di attuazione della decisione
quadro nel nostro ordinamento, il ruolo del Guardasigilli, in quanto autorità centrale,
secondo il combinato disposto dell’art. 7 decisione quadro, e dell’art. 4 legge di attuazione,
riacquisti vigore e centralità nel caso di conflitto tra richiesta d’estradizione e mandato
d’arresto. Per ciò che attiene, invece, al tema dei possibili margini di intervento, ex art. 16.2,
di Eurojust pare opportuno premettere un inciso. Eurojust è l’unità europea di
cooperazione giudiziaria, istituita con l’obiettivo di realizzare un centro di coordinamento
tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell’azione penale; perseguirà gli
obiettivi per cui è stata concepita attraverso la messa a disposizione di elementi conoscitivi,
la creazione di una base documentale comune, l’avvio di contatti tra vari organi interni
preposti alle indagini, il trasferimento di dati sullo stato dei procedimenti o sulle sentenze,
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