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In Austria la competenza suddetta spetta ai Tribunali (Landesgericht) e alle Procure
circondariali (Bezirksgericht). In Belgio è previsto un sistema bicefalo, che assegna la
competenza all’emissione al giudice istruttore, nell’ipotesi di esercizio dell’azione penale, in
ipotesi, invece, di emissione del mandato ai fini della esecuzione di una pena o misura di
sicurezza, al pubblico ministero. Nel Regno Unito, per concludere, la competenza è
assegnata a giudici diversi in ragione della ripartizione per territorio. L’art. 6.2 si occupa,
invece, di determinare la nozione di autorità giudiziaria dell’esecuzione, precisando che per
essa si intende “l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’esecuzione che, in base alla legge
di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo”. Alla
determinazione dell’autorità giudiziaria competente ai fini dell’esecuzione del MAE,
provvede l’art.5 della legge attuativa della decisione quadro che stabilisce, in via generale, la
competenza della Corte d’appello, recitando “la consegna di un imputato o di un
condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte
d’appello”.
I paragrafi successivi espongono le regole relative alla determinazione della Corte
d’appello territorialmente competente, incentrate sulla residenza, dimora o domicilio
dell’imputato o del condannato, al momento della ricezione del provvedimento da parte
dell’autorità giudiziaria. È poi stabilita la competenza residuale e sussidiaria della Corte
d’appello di Roma, ove non fossero applicabili le disposizioni precedenti.
Per quanto riguarda le disposizioni di attuazione degli altri Stati membri, pare
sufficiente ricordare l’ordinamento francese che assegna la competenza all’esecuzione del
MAE ai procuratori generali e alle sezioni istruttorie, quello portoghese, che con
disposizione parallela a quella italiana, individua nella Corte d’appello territorialmente
competente, l’organo chiamato ad esprimersi; e, per concludere, il diritto spagnolo che
affida l’esecuzione del mandato ai giudici istruttori centrali e alla sezione penale
dell’Audiencia Nacional.
In ultimo, è doveroso ricordare il dettato del par. 3 che impone agli Stati membri di
comunicare al Segretario generale del Consiglio.
L’art. 7 persegue l’obiettivo con gradualità, attraverso forme e modalità compatibili
con il rispetto degli obblighi internazionali già assunti dagli Stati UE con Paesi terzi.
L’art. 7 disciplina il ricorso all’autorità centrale nell’esecuzione del mandato d’arresto.

