Page 209 - Quaderno 2017-1
P. 209
197
l’arrestato-consegnato di richiedere ed ottenere un nuovo processo nello Stato d’esecuzione
e di parteciparvi, nei soli casi, però, in cui risulti dimostrata la circostanza che l’imputato,
oltre a non aver presenziato al processo, non sia stato “citato personalmente né altrimenti
informato” dell’udienza.
La seconda delle condizioni disciplinate dall’articolo 5 riguarda l’ergastolo, ovvero la
privazione a vita della libertà personale, quale sanzione conseguente al reato in base al quale
il MAE è emesso. In questo caso, l’esecuzione del mandato può essere subordinata alla
condizione che sia previsto, nell’ordinamento dello Stato emittente, una revisione della pena
comminata o misure di clemenza, tese a ridimensionare l’asprezza della sanzione
comminata, che il legislatore europeo non ritiene in linea con quel sistema di tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali, che costituisce il cardine su cui lo strumento si regge.
L’art.6 si occupa di determinare le autorità giudiziarie competenti ad emettere e ad
eseguire un mandato d’arresto europeo. Per ciò che riguarda l’emissione del MAE, il
paragrafo 1 dell’articolo citato stabilisce che per autorità giudiziaria emittente si intende
“l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è
competente ad emettere un mandato d’arresto europeo”.
Per quanto riguarda il nostro Paese, le disposizioni di attuazione della decisione
quadro, rinvenibili nella legge approvata in via definitiva il 12 aprile 2005, si occupano della
individuazione dell’autorità giudiziaria emittente, nel capo II relativo alla procedura attiva di
consegna e, segnatamente, all’art.28.La regola citata dispone che la competenza all’emissione
del MAE spetta:
a) al giudice che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere o degli
arresti domiciliari;
b) al pubblico ministero presso il giudice indicato all’art. 665 c.p.p. che ha emesso
l’ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all’art. 656 c.p.p., sempre che si
tratti di pena non inferiore ad un anno e che non operi la sospensione
dell’esecuzione
c) al pubblico ministero, individuato ai sensi dell’art. 658 c.p.p., per quanto attiene alla
esecuzione di misure di sicurezza cautelari detentive.
Comparativamente, pare utile analizzare le disposizioni di attuazione degli altri Paesi
quanto alla individuazione dell’autorità giudiziaria competente all’emissione del MAE.

