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Gli ulteriori casi di rifiuto facoltativo sono elencati dall’articolo 4 che espone ipotesi
eterogenee in cui è possibile non dare seguito alla domanda.
Il paragrafo 1 dell’art. 4 stabilisce, anzitutto, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione
può rifiutare di eseguire il MAE allorché il reato non sia incluso nella lista di cui all’art.2.2 e
manchi il requisito di doppia incriminazione. Una previsione particolare riguarda la materia
di tasse, imposte, dogana e cambio, per la quale non rilevano eventuali differenze nel regime
impositivo o fiscale.
La seconda ipotesi, prevista dall’art. 4.2, regola la litispendenza internazionale,
consentendo il rifiuto dell’esecuzione del mandato allorché nello Stato richiesto sia in corso
un procedimento per il medesimo fatto. Per quanto concerne le sorti del procedimento de
quo nel caso di esecuzione del mandato, ciò è rimesso alla normativa interna di attuazione.
Pare ragionevole ritenere che l’eventuale consegna dovrebbe implicare la sospensione del
procedimento nello Stato richiesto e la sua definitiva conclusione al momento della
decisione definitiva nello Stato richiedente. Peraltro, in caso di rifiuto, il procedimento
dovrebbe essere sospeso nello Stato richiedente, al fine di evitare una inutile duplicazione di
processi a carico della stessa persona.
Il paragrafo 4 disciplina, tra le ipotesi di rifiuto facoltativo del mandato, la
prescrizione, subordinando l’operatività della previsione alla circostanza che i fatti cui essa si
riferisce rientrino nella competenza dello Stato di esecuzione sulla base delle regole del
proprio diritto penale. L’ultimo caso di diniego facoltativo del MAE è disciplinato dal
paragrafo 7 dell’art. 4 e riguarda quei reati che dalla legge dello Stato d’esecuzione sono
considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in luogo assimilato, ovvero reati
commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente e dello Stato richiesto se la
normativa di quest’ultimo non consente l’esercizio della giurisdizione per reati commessi al
di fuori del proprio territorio. La disposizione è volta a regolare quelle ipotesi in cui
l’esecuzione del mandato potrebbe determinare una sorta di rinuncia all’esercizio della
giurisdizione, ovvero la cooperazione al di fuori dei casi in cui essa di regola è concessa. Ai
fini della valutazione della ricorrenza delle ipotesi prospettate, sarà necessario applicare le
norme interne relative all’estensione della legge penale nello spazio e alla territorialità della
giurisdizione. L’art. 5 della decisione quadro elenca una serie di condizioni cui può essere
subordinata l’esecuzione del mandato d’arresto da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato

