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L’altro filone ermeneutico propone un’interpretazione debole, ovvero “tenue”,
spostando l’accento esegetico su un piano più propriamente processuale.
La decisione quadro non sarebbe destinata ad incidere sulla potestà sanzionatoria e sul
potere legislativo penale dei singoli Stati. La lettura si basa sull’esame delle fonti e delle
premesse politico-istituzionali alla decisione quadro, da cui emerge che lo strumento ha il
solo scopo di superare il sistema dell’estradizione tra gli Stati membri, esigenza imposta dal
mutato quadro europeo, in particolare, dalla libera circolazione dei beni, delle cose, delle
persone che necessita di una libera circolazione delle decisioni giudiziarie.
La lista di cui al paragrafo 2 indicherebbe, dunque, la definizione dell’ambito di
operatività di un meccanismo di esclusiva portata processuale, congegnato per superare i
problemi, gli ostacoli e le lungaggini della tradizionale procedura formale di estradizione.
Risulta, dunque, essere eccessivamente forzata la linea esegetica che ravvisa nell’elenco
dei trentadue reati una sorta di codice penale europeo. In realtà, vale ad escluderlo anzitutto
il dato testuale della rubrica dell’articolo 2 che recita espressamente “campo d’applicazione
del mandato d’arresto europeo” e, inoltre, la lettura tenue sembra essere più consona alla
ratio e alla intentio che ha sotteso l’opera dei redattori.
Gli artt. 3 e 4 della decisione quadro, elencano le varie ipotesi in cui è ammesso il
rifiuto di eseguire il mandato. Più precisamente, le disposizioni citate riguardano i casi in cui
vi è un obbligo, ovvero una facoltà, di non dare seguito alla richiesta di esecuzione.
I casi di diniego sono tassativi, id est il diritto di apporre riserve è limitato alle sole
ipotesi espressamente previste. D’altronde, fermo restando il richiamato principio di
tassatività, all’interno della decisione quadro sono individuabili altre regole che delineano
circostanze configuranti casi di rifiuto, ancorché svincolati dal succitato sistema di diniego.
Si tratta di ipotesi di carattere generale la cui operatività non si è voluta limitare
soltanto alla possibilità di rifiuto dell’esecuzione. In proposito, è sufficiente richiamare la
formulazione dei considerando 12 e 13, contenuti nel Preambolo e, in particolare, quella
clausola di tutela dei diritti e delle garanzie fondamentali che costituisce il limite generale
all’applicazione dell’euromandato. L’articolo 3 della decisione quadro elenca i casi in cui
“l’autorità giudiziaria dello Stato membro d’esecuzione rifiuta di eseguire il mandato
d’arresto europeo”. Si tratta dei motivi di non esecuzione obbligatoria del MAE, il primo
dei quali, a norma del paragrafo 1, è costituito dall’essere il reato per il quale è chiesta la

