Page 201 - Quaderno 2017-1
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      Le modalità esecutive sono ancorate al principio del riconoscimento reciproco. Si
tratta di un principio intimamente connesso con il tema dell’elevato livello di fiducia, di cui
al considerando n. 10 del Preambolo che, come si è visto, costituisce il pilastro portante
dell’edificio del MAE. Lo sviluppo reciproco della fiducia nei sistemi giuridici degli Stati
membri ha condotto e sta conducendo, progressivamente, verso il mutuo riconoscimento
delle attività poste in essere dalle rispettive autorità giudiziarie. Viene, dunque, riconosciuta
reciprocamente la validità, all’interno dello spazio giuridico comune, di una decisione
emessa da un’autorità nazionale, oltre i confini territoriali della competenza dell’autorità
stessa. L’esecuzione dell’euromandato sarà conforme alle disposizioni della presente
decisione quadro. Il paragrafo 3 ritorna sul tema della tutela dei diritti fondamentali e dei
principi giuridici stabiliti dall’art. 6 TUE. Con una formulazione di raccordo rispetto al
considerando n. 12 del Preambolo, chiarisce l’immodificabilità dell’obbligo di rispettare i
diritti fondamentali e i principi giuridici essenziali contenuti nell’art. 6 TUE.

      Pare evidente, alla luce dei costanti riferimenti del dettato al tema della tutela dei diritti
fondamentali, la preoccupazione dei redattori di sottolinearne l’importanza e la
l’imprescindibile centralità quali pilastri portanti su cui l’intero tempio dell’Unione si poggia.

      L’articolo 2 rappresenta una delle disposizioni di maggior importanza nell’impianto
dello strumento adottato a Laeken. Esso procede alla delimitazione dell’ambito di
applicazione del MAE, attraverso il sistema della lista di reati, selezionati sia per dosimetria
sanzionatoria (paragrafo 1), sia per specificità degli stessi (paragrafo 2). L’incriminazione per
uno dei reati compresi nell’elenco rende possibile, nei casi previsti, l’emissione
dell’euromandato, che sarà posto in esecuzione nello Stato ove la persona si trova. La summa
divisio caratterizzante gli ambiti del mandato d’arresto europeo è sancita dall’art. 2, paragrafi
1 e 2. Il primo campo d’applicazione comprende reati selezionati secondo il sistema della
dosimetria sanzionatoria, in relazione, cioè, al perimetro edittale della pena. A tal proposito,
l’art. 2.1 recita «Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle
leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di
sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se
è stata disposta la condanna ad una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per
condanne pronunciate di durata non inferiore ai quattro mesi». La disposizione precedente
deve essere coordinata con il paragrafo 4 del presente articolo.
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