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Viene predisposta, quindi, una sorta di clausola di salvaguardia, applicabile nell’ipotesi
di constatazione, in seguito a procedura formale, della violazione grave e persistente dei
diritti e libertà fondamentali di cui all’art. 6, paragrafi 1 e 2 TUE41. Questa circostanza,
pregiudicando grandemente il presupposto, indispensabile, della fiducia, nei confronti dello
Stato responsabile, legittima la sospensione dell’attuazione del MAE da parte degli altri
Paesi membri.
Il considerando n. 12 riguarda la natura “politica” del reato e sancisce il rispetto dei
diritti fondamentali. La disposizione esordisce affermando la compatibilità della decisione
con la tutela dei diritti fondamentali e con i principi sanciti dall’articolo 6 TUE e contenuti
nel capo VI della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si tratta di una
previsione della massima importanza, essendo preoccupazione del legislatore europeo il
fugare ogni dubbio sulla conciliabilità dello strumento in esame con i principi fondamentali
e i diritti dell’uomo, che rappresentano i valori costituzionali primari dell’Unione. La
seconda parte della norma in esame si occupa della natura “politica” del reato. È di capitale
importanza cercare di chiarirne la portata e il contenuto, dal momento che severe critiche,
relativamente all’incompletezza delle disposizioni della decisione quadro, sono state mosse,
a causa della mancata previsione della natura politica del reato quale possibile condizione
ostativa l’esecuzione del mandato. Nel nostro Paese si è obiettato, altresì, che l’assenza della
condizione suddetta, legittima gravi perplessità circa la compatibilità del MAE con la nostra
Carta costituzionale e, in particolare, con l’art. 2642, che vieta espressamente l’estradizione
per reati politici. In realtà, il dettato del considerando in esame è sollecito e inequivoco nel
recitare espressamente che nessuna disposizione della decisione quadro può essere
interpretata nel senso di impedire il rifiuto della consegna di una persona nei confronti della
41 1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico
dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite
nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del
titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le
spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.
42 L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

